Affari diretti

La nozione “affari diretti” identifica quegli affari che vengono direttamente conclusi dal preponente nella zona riservata in esclusiva all’agente.

Con una norma più ampia e maggiormente favorevole per l’agente, l’art. 1748, come sostituito dal d.leg.vo 65/99, prevede ora che la provvigione è dovuta all’agente nel caso in cui il preponente abbia direttamente concluso contratti e, in particolare, secondo quanto disposto dal 2° co., quelli concernenti clienti (a) che l’agente aveva in precedenza acquisito per affari dello stesso tipo; (b) che appartengono alla zona riservata all’agente, (c) che sono stati individuati come categoria ovvero come gruppo e riservati all’agente.

Rappresenta una specificazione opportuna, indirizzata a sanzionare la condotta del preponente che invade la zona dell’agente, ovvero acquisisce come propri clienti frutto dell’attività promozionale dell’intermediario.

Norma in riferimento alla quale devono ritenersi ancora attuali le considerazioni (più sopra) espresse dalla Cassazione, vigente il precedente art. 1748 c.c., di modo ancora oggi deve ritenersi preclusa alla ditta preponente lo svolgimento nell’ambito della zona di riservaata l’agente di un’attività stabile e continuativa volta alla ricerca di clientela.

Si tratta quindi di un’attività che dovrà quindi essere improntata ad una mera occasionalità.