Agente commerciale (Dir.comunit.)

Ai sensi dell’art. 1, n. 2 della direttiva comunitaria 86/653, è agente commerciale chi, in qualità di intermediario indipendente, è incaricato <<in maniera permanente di trattare per un’altra persona, di seguito chiamata preponente, la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome  e per conto del preponente>>.

E’ una disposizione che  richiama sostanzialmente quella già contenuta nell’ art. 1742 c.c.

Momento centrale nella individuazione della figura dell’agente di commercio è, nell’ottica del legislatore comunitario, al pari di quello quello italiano,  la particolarità dell’attività da questi esercitata, consistente nello svolgimento di un’attività promozionale in via <<permanente>> e cioè, in via stabile e continuativa.

Non rientrano, invece, in tale ambito quei soggetti che, pur svolgendo un’attività di promozione contrattuale, non intrattengono con il preponente un rapporto duraturo.

 Secondo la direttiva, non tutti quelli che svolgono un’attività di promozione contrattuale devono per ciò stesso considerarsi agenti commerciali.

L’ art. 1, n. 2 dispone, infatti, che la qualifica di agente va limitata solo a coloro che assumono l’incarico di promuovere la vendita o l’acquisto di merci, con ciò lasciandosi chiaramente intendere che non possono considerarsi agenti commerciali quegli intermediari che svolgono un’attività promozionale non incentrata sulla vendita di prodotti (l’esempio potrebbe essere quello del settore dei servizi).

Inoltre l’ art. 1, al n.3, esclude che possa considerarsi agente commerciale  (a) la persona che, in qualità di organo, ha il potere di impegnare una società o un’associazione, (b) il socio che è legalmente abilitato ad impegnare gli altri soci, (c) l’amministratore giudiziario, il liquidatore o il curatore fallimentare.

Alcun riferimento viene, invece, fatto alla zona, quale ulteriore carattere essenziale e distintivo dell’agenzia, come anche alla retribuzione, anche se la sua essenzialità è indirettamente ricavabile dal successivo art. 2, il quale si afferma l’inapplicabilità della direttiva agli agenti che non siano retribuiti per la loro attività.

Da ultimo si rileva che, nonostante l’art. 1, n. 2 utilizzi nella individuazione della figura dell’agente commerciale il termine di <<persona>>, questo non deve intendersi riferito alle sole persone fisiche dovendosi, al contrario, considerare agente commerciale anche chi opera in forma societaria, come del resto lascia intendere l’art. 1742 c.c., dove non viene fatta menzione alcuna  struttura dell’agente e, come viene espressamente affermato dai vigenti AEC del 2002, dove si stabilisce la loro applicabilità anche alla società aventi per oggetto esclusivo o prevalente l’esercizio dell’attività di agente.