Agente di commercio

Agente di commercio è colui il quale svolge in via autonoma un’attività di promozione contrattuale in via stabile (c.d. stabilità) e continuativa (art. 1742 c.c.) nell’ambito di una zona determinata.

Fuoriescono, quindi, da tale categoria quei soggetti che, pur svolgendo un’attività di promozione contrattuale, non sono legati al preponente da un rapporto destinato a svolgersi nel tempo (ad es. procacciatori di affari).

Come pure fuoriescono da tale tipologia coloro che sono legati all’impresa da un rapporto di lavoro subordinato.

Va poi osservato che, nella visuale comunitaria, non tutti quelli che svolgono un’attività diretta alla ricerca di affari sono, in quanto tali, agenti.

L’ art. 1, n. 2 della direttiva CEE 86/653 precisa, infatti, che è agente commerciale chi, in qualità di intermediario indipendente, è incaricato <<di trattare per un’altra persona, di seguito chiamata preponente, la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome  e per conto del preponente>>.

Si tratta di una disposizione che, a ben guardare, richiama sostanzialmente quella già contenuta nell’ art. 1742 c.c.

Momento centrale nella individuazione della figura dell’agente di commercio è, nell’ottica del legislatore comunitario, al pari di quello quello italiano,  la particolarità dell’attività da questi esercitata, consistente nello svolgimento di un’attività promozionale in via <<permanente>> e cioè, in via stabile e continuativa.

Fuoriescono, invece, da tale categoria quei soggetti che, pur svolgendo un’attività di promozione contrattuale, non sono legati al preponente da un rapporto destinato a svolgersi nel tempo.

A ciò aggiungasi che, sempre in un’ottica comunitaria, non tutti coloro che svolgono un’attività di promozione contrattuale devono per ciò stesso considerarsi agenti commerciali.

Al riguardo l’ art. 1, n. 2 della direttiva CEE 86/653 sottolinea, infatti, che la qualifica di agente va limitata solo a coloro che assumono l’incarico di promuovere la vendita o l’acquisto di merci, con ciò lasciandosi chiaramente intendere che non possono considerarsi agenti commerciali quegli intermediari che svolgono un’attività promozionale non incentrata sulla vendita di prodotti.

Immaginiamo ad esempio il caso in cui l’agente promuova la vendita di servizi e non di merci; in un’ottica comunitaria un tale soggetto non potrebbe essere considerato quale agente commerciale.

Limitazione, questa, che non pare però recepita dalla nostra legislazione la quale, invece, fornisce una nozione di agente alquanto ampia e ricollegata alla nozione lata di promozione di affari.

Ancora l’ art. 1, al n.3 della direttiva CEE 86/653, esclude, poi, che possa essere qualificato quale agente commerciale (a) la persona che, in qualità di organo, ha il potere di impegnare una società o un’associazione, (b) il socio che è legalmente abilitato ad impegnare gli altri soci, (c) l’amministratore giudiziario, il liquidatore o il curatore fallimentare.

Nessun riferimento viene, invece, fatto alla zona, quale ulteriore carattere essenziale e distintivo dell’agenzia – e questo diversamente dalla normativa italiana dove rappresenta uno degli aspetti centrali dell’ istituto – come anche alla retribuzione, anche se la sua essenzialità è indirettamente ricavabile dal successivo art. 2, il quale si afferma l’inapplicabilità della direttiva agli agenti che non siano retribuiti per la loro attività.

Al di là di ogni contestazione è infine la circostanza che nonostante l’ art. 1, n. 2 della direttiva CEE 86/653 utilizzi nella individuazione della figura dell’agente commerciale il termine di <<persona>>, questo non deve intendersi riferito alle sole persone fisiche dovendosi, al contrario, considerare agente commerciale anche chi opera in forma societaria, come del resto lascia intendere l’ art. 1742 c.c., dove non viene fatta menzione alcuna struttura dell’agente e, come viene espressamente affermato dai vigenti AEC del 2002, dove si stabilisce la loro applicabilità anche alla società aventi per oggetto esclusivo o prevalente l’esercizio dell’attività di agente.