Argentina

Il Codice Civile e Commerciale della Nazione Argentina (CCC) disciplina il contratto di agenzia negli articoli da 1479 a 1501 che definiscono la figura dell’agente, le modalità di stipula del contratto di agenzia, i diritti e doveri delle parti, la durata, la cessazione del contratto e le eventuali indennità.

Definizione

  • Art. 1479 CCyC: vi è contratto di agenzia quando una parte (agente), in modo indipendente, stabile e continuativo, si obbliga a promuovere atti, operazioni o affari per conto di un’altra parte (preponente), senza rappresentanza salvo patto contrario.

Caratteri principali

  1. Stabilità e continuità: si distingue dal contratto di mediazione (che è occasionale).
  2. Indipendenza: l’agente non è un lavoratore subordinato, bensì un ausiliario autonomo.
  3. Promozione di affari: di regola senza potere di concludere contratti, salvo delega espressa.

Obblighi dell’agente

  • Promuovere gli affari con diligenza e lealtà.
  • Informare il preponente sull’andamento del mercato.
  • Non assumere impegni in concorrenza senza consenso (art. 1487 CCyC).

Obblighi del preponente

  • Pagare la provvigione sulle operazioni concluse grazie all’attività dell’agente (artt. 1492-1495 CCyC).
  • Fornire all’agente i mezzi e le informazioni necessarie.
  • Accettare o rifiutare senza ritardo gli affari proposti.

Durata e cessazione

  • Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato (art. 1499 CCyC).
  • In caso di indeterminato: ciascuna parte può recedere con preavviso di un mese per ogni anno di durata, fino a un massimo di sei mesi.
  • In caso di recesso senza preavviso, l’altra parte ha diritto a un’indennità.

Indennità di cessazione

  • Art. 1500 CCyC: l’agente ha diritto a un’indennità se, con la sua attività, ha apportato nuova clientela o sviluppato quella esistente, a vantaggio del preponente, e se la cessazione del rapporto lo priva di provvigioni future.
  • Tale indennità non può superare l’equivalente di un anno di provvigioni, calcolate sulla media degli ultimi cinque anni o sul periodo minore in cui il contratto è durato.

Norme inderogabili

  • Alcune disposizioni (come il diritto alla provvigione e all’indennità) hanno carattere imperativo, non derogabili in peius per l’agente.

In sintesi: il sistema argentino è molto simile al modello europeo (Direttiva 86/653/CEE), con una tutela rafforzata per l’agente, specie sul tema dell’indennità di cessazione e del preavviso.