L’agente commerciale. Definizione

L’art. 1 della legge austriaca 28.1.1993 individua l’agente commerciale in chi “è stabilmente incaricato da un’altra parte di promuovere o concludere affari  in suo nome e per suo conto ed esercita attività in via autonoma e su base professionale” (“Handelsvertreter ist, wer von einem anderen (im folgenden „Unternehmer“ genannt) mit der Vermittlung oder dem Abschluß von Geschäften, ausgenommen über unbewegliche Sachen, in dessen Namen und für dessen Rechnung ständig betraut ist und diese Tätigkeit selbständig und gewerbsmäßig ausübt”).

In linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria, caratteri peculiari del contratto di agenzia sono:

  • attività promozionale e di conclusione degli affari
  • autonomia dell’agente
  • stabilità del rapporto 

Non esistono particolari requisiti di forma per la conclusione del contratto, salvo il diritto di ciascuna parte di ottenere dall’altra un documento scritto che riproduca i contenuti del contratto.