Regolamento (UE) 1215/2012 DEL 12/12/2012

Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (“Bruxelles I-bis”) e la competenza giurisdizionale nel contratto di agenzia internazionale

Nei contratti di agenzia commerciale con elementi di internazionalità, la questione della competenza giurisdizionale è oggi disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1215/2012, noto come Bruxelles I-bis, che ha sostituito il previgente Regolamento (CE) n. 44/2001, introducendo una disciplina uniforme sulla competenza giurisdizionale, sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Il Regolamento Bruxelles I-bis si applica:

-alle materie civili e commerciali;

-alle controversie che coinvolgono soggetti domiciliati in uno Stato membro dell’Unione europea.

Il contratto di agenzia commerciale rientra pacificamente nell’ambito di applicazione del Regolamento, non essendo escluso dall’art. 1, e può quindi beneficiare delle regole uniformi sulla competenza giurisdizionale, a condizione che almeno il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro.

Il Regolamento non richiede che il contratto sia disciplinato dal diritto di uno Stato membro: la competenza giurisdizionale è regolata autonomamente, a prescindere dalla legge applicabile al rapporto, che resta disciplinata dal Regolamento Roma I.

Il principio cardine del sistema Bruxelles I-bis è quello del foro del domicilio del convenuto. Ai sensi dell’art. 4, salvo deroghe espressamente previste, le persone domiciliate in uno Stato membro devono essere convenute davanti ai giudici di tale Stato. Applicato al contratto di agenzia internazionale, ciò comporta che:

-l’agente potrà essere citato davanti ai giudici del suo Stato di domicilio;

-il preponente potrà essere citato davanti ai giudici dello Stato in cui ha sede.

Questo criterio garantisce prevedibilità e certezza, ma viene spesso superato, nella pratica, dai fori speciali previsti per le obbligazioni contrattuali.

Di particolare rilievo per il contratto di agenzia è l’art. 7, par. 1, del Regolamento, che consente di convenire il convenuto davanti al giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio. Per i contratti di prestazione di servizi, il Regolamento individua il foro nel luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati. Poiché il contratto di agenzia è qualificabile come contratto di prestazione di servizi, la competenza giurisdizionale spetterà, di regola, al giudice del luogo in cui l’agente svolge la propria attività in modo prevalente. Ciò conduce frequentemente alla competenza dei giudici dello Stato in cui l’agente opera stabilmente, anche quando il preponente ha sede in un altro Paese. Questa soluzione rafforza, sul piano processuale, la posizione dell’agente commerciale, coerentemente con la funzione protettiva che caratterizza la disciplina europea dell’agenzia. Il Regolamento Bruxelles I-bis riconosce ampio spazio all’autonomia delle parti anche in materia di competenza giurisdizionale. L’art. 25 consente alle parti di stabilire, mediante accordo, la competenza esclusiva o concorrente di un determinato giudice o dei giudici di uno Stato membro.

Nei contratti di agenzia internazionale, le clausole di scelta del foro sono estremamente diffuse, ma pongono delicate questioni di validità ed efficacia, soprattutto quando:

-l’agente è parte contrattualmente più debole;

-la clausola è inserita in condizioni generali predisposte dal preponente;

-il foro scelto è lontano dal luogo di svolgimento dell’attività dell’agente.

A differenza del Regolamento Roma I, il Bruxelles I-bis non prevede una disciplina specifica di tutela del “contraente debole” per il contratto di agenzia. Tuttavia, il coordinamento sistematico con la Direttiva 86/653/CEE e con le normative nazionali di recepimento impone una lettura non meramente formalistica delle clausole di foro. In particolare, nei rapporti intra-UE, la scelta del foro non può tradursi in uno strumento di elusione sostanziale delle tutele riconosciute all’agente, specie in materia di indennità di cessazione, preavviso e diritti maturati .

Il Regolamento Bruxelles I-bis si applica solo quando il convenuto è domiciliato in uno Stato membro. In caso di preponente o agente domiciliato in uno Stato extra-UE, la competenza giurisdizionale potrà essere regolata:

-dalle norme interne di diritto internazionale privato;

-da eventuali convenzioni internazionali applicabili;

-dalla clausola di scelta del foro, se valida.

Ciò rende particolarmente importante, nei contratti di agenzia con soggetti extra-UE, una redazione attenta delle clausole sulla giurisdizione.