Regolamento (CE) n. 593/2008 del 17/06/2008

Il Regolamento (CE) n. 593/2008 (“Roma I”) e la legge applicabile nel contratto di agenzia internazionale

Il contratto di agenzia commerciale, per sua natura, è uno degli strumenti più frequentemente utilizzati nei rapporti economici transfrontalieri. La presenza di un preponente e di un agente stabiliti in Stati diversi pone inevitabilmente il problema della legge applicabile al rapporto, questione centrale sia in fase di redazione del contratto sia, soprattutto, in caso di cessazione del rapporto o di contenzioso.

In ambito europeo, il riferimento normativo imprescindibile è rappresentato dal Regolamento (CE) n. 593/2008, noto come Regolamento Roma I, che disciplina la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali nei rapporti internazionali di natura civile e commerciale.

Il Regolamento Roma I si applica ai contratti che presentano elementi di internazionalità, ossia quando il rapporto è collegato a più ordinamenti giuridici. Esso ha carattere universale (art. 2), nel senso che la legge designata può essere anche quella di uno Stato non membro dell’Unione europea.

Il contratto di agenzia commerciale rientra pienamente nell’ambito di applicazione del Regolamento, non essendo incluso tra le materie escluse (art. 1), e viene inquadrato tra i contratti di prestazione di servizi, categoria rilevante ai fini dell’individuazione della legge applicabile in assenza di scelta.

Il principio cardine del Regolamento Roma I è quello della autonomia contrattuale. L’art. 3 riconosce alle parti la facoltà di scegliere liberamente la legge applicabile al contratto di agenzia, sia essa quella del Paese del preponente, dell’agente o di uno Stato terzo.

La scelta può essere:

– espressa, mediante una clausola di legge applicabile inserita nel contratto;

– tacita, purché risulti in modo chiaro dalle disposizioni contrattuali o dalle circostanze del caso.

Nei contratti di agenzia internazionale, la clausola di scelta della legge assume un rilievo strategico decisivo, in quanto consente di governare ex ante temi sensibili quali:

-il diritto alle provvigioni;

-l’indennità di cessazione del rapporto;

-i termini di preavviso;

-le ipotesi di risoluzione anticipata.

La libertà di scelta non è tuttavia illimitata. Il Regolamento Roma I pone due importanti correttivi:

  1. a) Norme di applicazione necessaria (art. 9)

Restano applicabili le norme imperative dello Stato del giudice adito e, in taluni casi, quelle di uno Stato con cui il contratto presenta un collegamento particolarmente stretto. In materia di agenzia, ciò può rilevare soprattutto con riferimento a norme poste a tutela dell’agente commerciale.

  1. b) Tutela del contraente debole (art. 3, par. 3 e 4)

Qualora tutti gli elementi del contratto siano localizzati in un solo Stato, la scelta di una legge diversa non può pregiudicare l’applicazione delle norme imperative di tale Stato. Questo principio assume particolare rilievo quando l’agente opera stabilmente in un determinato Paese, pur in presenza di una legge straniera scelta dalle parti.

In assenza di una valida scelta delle parti, il Regolamento Roma I individua la legge applicabile attraverso criteri oggettivi.

Per il contratto di agenzia, rileva l’art. 4, par. 1, lett. b), secondo cui il contratto è disciplinato dalla legge del Paese in cui il prestatore di servizi ha la residenza abituale. Poiché l’agente commerciale è qualificabile come prestatore di servizi, la legge applicabile sarà, di regola, quella dello Stato in cui l’agente ha la propria sede o residenza abituale.

Questo criterio rafforza la funzione protettiva del Regolamento, poiché conduce frequentemente all’applicazione della legge del Paese dell’agente, spesso più ricca di tutele inderogabili.

Resta salva la clausola di eccezione di cui all’art. 4, par. 3, che consente di applicare la legge di un altro Stato qualora il contratto presenti con esso un collegamento manifestamente più stretto.

Il Regolamento Roma I deve altresì essere letto in coordinamento con la Direttiva 86/653/CEE sugli agenti commerciali indipendenti, recepita negli ordinamenti nazionali degli Stati membri.

In ogni caso la scelta di una legge non può essere utilizzata per eludere le tutele minime inderogabili previste dalla Direttiva, in particolare in materia di:

-indennità o risarcimento di cessazione;

-preavviso;

-diritti maturati dall’agente.

Ne consegue che, anche in presenza di una legge straniera scelta dalle parti, il giudice può disapplicare le clausole contrattuali incompatibili con tali principi, se l’agente opera nell’Unione europea.

REGOLAMENTO CE 593_2008