Patto prova

Anche se manca un’ espressa regolamentazione legislativa e da parte degli AEC, anche del 2002, molto spesso accade che le parti contraenti subordinino la defintività del contratto di agenzia concluso all’esito positivo di un <>, di una prova condotta per un certo periodo di tempo. Ci si chiede, quindi, se il patto di prova così intervenuto possa costituire una clausola compatibile con la struttura del contratto di agenzia. Diverse sono le opinioni emerse in dottrina. Secondo alcuni autori il patto di prova si presenterebbe quale una clausola nulla laddove venga pattuito che per un certo periodo di tempo potranno recedere senza obbligo alcuno di preavviso. L’individuazione del periodo di prova quale rapporto ad tempus viene avanzata da altra dottrina la quale ritiene pienamente lecito un patto di tale natura e non in contrasto con norme imperative di legge. Ma, proprio perché trattasi di rapporto ad tempus (e quindi, in buona sostanza, di un rapporto a tempo determinato) esso non potrebbe essere sciolto ad nutum, salvo la ricorrenza di una giusta causa o comunque di una risoluzione consensuale o alla stregua degli artt. 1453 e ss. c.c. Completamente diverso è invece l’orientamento seguito dalla giurisprudenza, favorevole alla previsione di un patto di prova nell’ambito del contratto di agenzia con previsione di recesso ad nutum attribuito ad entrambe le parti (Cass.19.5.90 n. 4541). Afferma, infatti, la Suprema Corte, che le parti contraenti, nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, <>. Patto, questo, pienamente valido, purché <>.