Indennità di cessazione

Alla risoluzione del contratto, l’agente ha diritto all’indennità di fine rapporto (a meno che la risoluzione sia dovuta a colpa grave del medesimo o a seguito di suo recesso).

L’indennità di fine rapporto in Francia è prevista a titolo di risarcimento per il danno sofferto: ossia, non è dovuta sulla base dell’aumento del volume di affari o di clientela operati dall’agente in favore del preponente, bensì sulla base del pregiudizio subito in conseguenza della fine del rapporto.

Un consolidato orientamento giurisprudenziale in Francia afferma che l’importo dell’indennità in questione è pari al doppio della media annuale delle provvigioni degli ultimi 3 anni o pari alle provvigioni percepite negli ultimi 2 anni.

Si tratta quindi di un orientamento in un senso decisamente molto favorevole per l’agente.

Nessuna indennità spetterà invece all’agente qualora il rapporto si sciolga per fatto imputabile a questi.

Al riguardo la Corte di cassazione francese ha stabilito (sentenza 24 novembre 2015) , che anche l’omissione, da parte dell’agente, di comunicare determinate informazioni, può essere considerata come una colpa grave che priva l’agente del diritto all’indennità di fine rapporto.