Ruolo dei mediatori
Similmente all’agente di commercio, il mediatore, preventivamente all’esercizio dell’attività, era obbligato alla iscrizione a un apposito ruolo istituito dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Adempimento, questo, di decisiva importanza come confermato dalle conseguenze che derivano dalla sua inosservanza.
II ruolo era distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso.
Per ottenere l’iscrizione l’interessato doveva:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residenti nel territorio della Repubblica italiana e avere raggiunto la maggiore età;
b) avere il godimento dei diritti civili;
e) risiedere nella circoscrizione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo intende iscriversi;
d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento dell’età scolare;
e) avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o la laurea in materie commerciali o giuridiche ovvero aver superato un esame diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto.
Al ruolo dovevano iscriversi anche coloro che svolgono l’attività in modo occasionale o discontinuo.
L’iscrizione al ruolo abilitava il mediatore allo svolgimento non solo dell’attività mediatizia ma anche di tutte le attività accessorie ad essa collegate.
L’iscrizione a ruolo era la condizione essenziale per il riconoscimento al mediatore della provvigione.
Il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ha soppresso il Ruolo Agenti d’Affari in Mediazione, demandando ad un successivo Decreto la disciplina della procedura di iscrizione della predetta attività al Registro delle Imprese/REA.
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 ottobre 2011 – efficace dal 13 maggio 2012 – ha dato attuazione al D.Lgs. n. 59/2010, stabilendo le modalità di iscrizione al Registro delle Imprese/REA dei soggetti che vogliono esercitare l’attività di Agente d’Affari in Mediazione (mediatore) di cui alla Legge n. 39/1989.
Il suddetto Decreto ha portata esclusivamente procedurale e non anche sostanziale, pertanto riguarda solo gli adattamenti per il passaggio dal Ruolo al Registro delle Imprese/REA. Ciò significa che nulla è innovato in materia di requisiti per l’esercizio dell’attività di Agente d’Affari in Mediazione e di incompatibilità.
Le novità procedurali più rilevanti sono le seguenti:
– Prima della soppressione del Ruolo Mediatori l’iscrizione al predetto Ruolo poteva essere richiesta anche se il soggetto richiedente non intendeva svolgere immediatamente l’attività di mediazione. Dal 13 maggio 2012, la dimostrazione del possesso dei requisiti per l’attività di Mediatore può avvenire solo contestualmente con l’inizio dell’attività. Questo significa che nel momento in cui viene comunicato l’inizio dell’attività di Mediatore al Registro delle Imprese il soggetto deve allegare alla pratica ComUnica una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) telematica (cioè una SCIA generata dall’applicativo utilizzato per l’invio della pratica telematica) nella quale dichiara di possedere i requisiti richiesti dalla Legge n. 39/1989.
– La conseguenza diretta è che la data di inizio dell’attività dovrà necessariamente coincidere con la data di invio (data protocollo) della pratica telematica.
– Altra particolarità introdotta dal Decreto è che alla pratica ComUnica deve essere allegato il “Modello Mediatori”. Il “Modello Mediatori” è un modello ministeriale telematico (cioè un modello generato dall’applicativo utilizzato per l’invio della pratica telematica) che, quale allegato di una pratica ComUnica, consente di dichiarare tutti gli eventi legati all’attività di Mediatore (anche la SCIA è contenuta nel Modello telematico Mediatori). Per ragioni di natura tecnica il Modello Mediatori, dato che contiene dichiarazioni/autocertificazioni del Mediatore, deve essere firmato digitalmente dal Mediatore (e dal Procuratore/Intermediario).
Qualora il Mediatore non sia in possesso di firma digitale sarà necessario:
a) salvare e stampare il Modello telematico Mediatori,
b) far firmare graficamente il Modello (per firma “grafica si intende la firma autografa a penna sul Modello Mediatori in formato PDF, scaricato e stampato) sia come “Soggetto a cui si riferisce la sezione requisiti” che come “Soggetto che presenta il Modello Mediatori”;
c) scansionare e allegare sotto forma di file firmato digitalmente dal Procuratore/Intermediario il suddetto modello con le firme autografe del Mediatore.
Il Decreto Ministeriale stabilisce inoltre che devono possedere i requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di mediazione e sono tenuti alla compilazione del Modello Mediatori:
a) il titolare di impresa individuale;
b) tutti i legali rappresentanti di società ;
c) gli eventuali preposti (sia in caso di impresa individuale che di società); d) tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività di mediazione per conto dell’impresa (sia in caso di impresa individuale che di società).
– Altra novità procedurale consiste nel fatto che compariranno nella visura/certificato dell’impresa tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l’attività di mediazione per conto dell’impresa (esclusi gli imprenditori che stanno già esercitando l’attività di mediazione in quanto hanno una propria posizione al Registro delle Imprese).
– Ulteriore innovazione è quella relativa al deposito dei moduli/formulari utilizzati nell’esercizio dell’attività di mediazione che deve avvenire obbligatoriamente in modalità telematica sempre utilizzando il Modello telematico Mediatori.
– Inoltre è prevista la possibilità di esercitare la mediazione occasionale per una durata massima di 60 giorni e per una sola volta nel corso dell’anno.
– Infine che il Decreto stabilisce che deve essere presentata una SCIA per ogni sede o unità locale dove viene svolta l’attività di mediazione e dovrà essere nominato almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ogni sede o unità locale.
Per poter esercitare l’attività di Agente d’affari in Mediazione è necessario:
• essere in possesso di un Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo grado (anche triennale purché rilasciato da una Scuola Statale o Parificata);
• aver frequentato uno specifico Corso di Preparazione presso Enti autorizzati dalla Regione (il corso può essere frequentato su tutto il territorio nazionale);
• aver superato l’esame previsto dall’art. 2, lettera e), della legge n. 39/1989 per l’attività di mediazione.