Zona
1. E’ tenuto il preponente a comunicare all’agente eventuali variazioni di zona?
Si, salvo che si tratti di modifiche di minima entità. Eventuali variazioni di zona, pertanto, dovranno essere comunicate all’agente per iscritto, rispettivamente, almeno due o quattro mesi prima, a seconda che si tratti di agente plurimandatario o monomandatario, a meno che le parti non abbiano pattuito, sempre in forma scritta, una diversa decorrenza del preavviso. Qualora, invece, si tratti di variazioni di zona di notevole entità, allora, il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto: secondo la giurisprudenza, tuttavia, ricorrendo “una situazione caratterizzata dalla persistenza del rapporto e della prestazione, non possono essere attribuite all’agente nell’eventualità di variazione di zona nè l’indennità sostitutiva del preavviso nè l’indennità di scioglimento del contratto. Tanto più nel caso in cui l’agente stesso abbia accettato la variazione di zona” (Trib. Lodi, 28.02.2000). L’agente, però, può anche non accettare una tale variazione, ma in tal caso dovrà darne comunicazione al preponente al massimo entro 30 giorni.
2. Il preponente può incaricare più agenti nella stessa zona e per i medesimi prodotti?
No. Salvo patto contrario, è connaturale al contratto di agenzia il “diritto di esclusiva” previsto dall’art. 1743 c.c., in base al quale il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività e, del pari, l’agente non può trattare nella stessa zona gli affari di più imprese che siano in concorrenza tra loro. Il divieto, però, non si estende alla promozione e alla vendita di prodotti di più imprese non in concorrenza tra loro, a meno che le parti non abbiano concluso il c.d. “patto di monomandatarietà”, che vincola l’agente a lavorare in esclusiva nella zona a lui assegnata per contratto senza poter assumere incarichi da altri preponenti. vedi anche Esclusiva