Variazioni contrattuali
1. E’ valida la clausola con la quale il preponente si riserva di variare, a propria discrezione, la lista dei clienti direzionali?
No. Poiché è stato ritenuto che l’eventuale applicazione della clausola di un contratto di agenzia con la quale la società preponente si riserva di modificare, in qualsiasi momento e a propria discrezione, la lista dei clienti direzionali, ossia di quelli riservati espressamente alla società stessa, senza che l’agente possa vantare alcun diritto a provvigioni oppure ad indennità e senza che possa opporre eccezioni di sorta, svuoterebbe di significato non solo l’originario elenco dei clienti direzionali, ma lo stesso contratto di agenzia, risolvendosi in un ingiustificato squilibrio contrattuale a danno dell’agente, detta clausola deve considerarsi nulla: secondo la giurisprudenza dominante, infatti, “una clausola di questo tipo si configura quale clausola meramente potestativa e, come tale, fa venir meno l’efficacia vincolante dell’intero contratto” (Cass., 20.05.1997, n. 4504, Foro It., 1997, 2940).