Tentativo di conciliazione

1. L’agente che intende promuovere un giudizio davanti al giudice del lavoro deve esperire il tentativo di conciliazione?

Si, infatti, mentre in precedenza esso costituiva soltanto una mera facoltà per chi intendeva proporre una controversia di lavoro, il nuovo art. 410 c.p.c., così come modificato dal d.lgs. n. 80/98, sancisce l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione avanti alla Commissione di conciliazione da esperire entro sessanta giorni dalla richiesta: peraltro, rendendo obbligatoria l’attesa di detto termine dalla presentazione della richiesta prima di poter presentare il ricorso al giudice del lavoro, il legislatore ha di fatto impedito la presentazione in contemporanea della richiesta di tentativo e del ricorso. L’art. 410 c.p.c. al 2° comma, però, precisa che, trascorso inutilmente tale termine, il tentativo si considera comunque espletato ai fini della procedibilità della domanda.