Mezzi di prova
1. Nel rapporto di agenzia la consulenza tecnica può costituire mezzo di prova?
Si. In giurisprudenza, infatti, è stato di recente riconosciuto che “nel rapporto d’agenzia, la consulenza tecnica può costituire mezzo di prova quando la parte non possa dimostrare il proprio assunto” e che “lo è comunque quando si tratti di fatti riscontrabili solo attraverso particolari conoscenze tecniche” (Cass., 8.02.2000, n.1361, in Contr, 805): sul punto si segnala la pronuncia della Suprema Corte dove si afferma che “qualora il preponente non abbia comunicato all’agente il buon fine degli affari da lui promossi, la consulenza tecnica può costituire fonte oggettiva di prova ove sia diretta non solo alla valutazione tecnica, ma anche all’accertamento di dati contabili, atteso che in tali casi l’agente che invoca il pagamento delle provvigioni non ha altro mezzo, per accertare la conclusione ed il buon fine di questi affari, che richiedere l’esibizione delle scritture contabili del preponente e la consulenza tecnica sulle stesse” (Cass., 27.02.1995, n.2250, GCM, 1995, 461).