Attività dell’agente

1. Nella lettera d’incarico, l’impresa deve specificare i punti fermi che regolano l’attività dell’agente?

Si, perché, dal punto di vista formale, il rapporto di collaborazione tra l’agente e l’impresa che lo ha incaricato inizia al momento della stipulazione di un’apposita lettera d’incarico: pertanto, in essa dovranno essere affrontati alcuni nodi cruciali che riguardano l’attività dell’agente e, in particolare, il nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da vendere, l’entità delle provvigioni e dei compensi, la durata del contratto, ossia se si tratti di un vincolo a tempo determinato o indeterminato, nonché un esplicito riferimento, per quanto non contemplato nel contratto stesso, agli AEC e al codice civile. Al contrario, sono elementi accidentali del contratto di agenzia che, quindi, non necessariamente vanno inseriti nello stesso: lo star del credere, il patto di non concorrenza e il periodo di prova.

2. L’agente è libero di organizzare il proprio orario di lavoro nei modi che gli sono più congeniali?

Sì. Infatti, poiché l’agente esercita la propria attività autonomamente e in forma indipendente, di regola, per contratto, all’agente non sono imposti particolari obblighi né di orario lavorativo, né di rispetto di precisi itinerari. Analogamente, l’agente, pur essendo tenuto ad informare costantemente il preponente sull’andamento di mercato nella zona in cui opera, non è però vincolato, con periodicità prefissata, a relazionare sull’esecuzione della propria attività e sull’andamento delle vendite da lui concluse nel territorio assegnatogli all’impresa da cui dipende.

3. Può l’attività di agente essere esercitata da una società?

Si. Infatti, nonostante l’art. 1, n. 2, della Direttiva 86/653/CEE, nell’individuare la figura dell’agente, adoperi il termine “persona”, per interpretazione costante, questo si intende riferito, oltre che alle persone fisiche, anche a coloro che operano in forma di società: questa conclusione, del resto, è avvalorata dalle parole utilizzate dal legislatore italiano nell’art. 1742 c.c., laddove non viene fatto alcun riferimento alla struttura dell’agente, ma si usa genericamente il vocabolo “parte”, nonché dai vigenti AEC del 2002, in cui viene affermata espressamente l’applicabilità dei medesimi anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’esercizio dell’attività di agente. In tal caso, però, i requisiti per l’iscrizione nel ruolo degli agenti dovranno essere posseduti dai legali rappresentanti della società.