Agente con deposito

1. La figura dell’agente con deposito è regolata esclusivamente dalla normativa sul contratto di agenzia?

No. Nell’ipotesi dell’agente con deposito, un soggetto, l’agente depositario, tiene in deposito, per conto della ditta mandante, i prodotti che il medesimo provvederà poi a consegnare direttamente al cliente: in esso, dunque, si verifica il cumulo di due tipologie contrattuali, che sono, rispettivamente, il contratto di agenzia e il contratto di deposito. Ne consegue che detta fattispecie è regolata non solo dalla norme in materia di agenzia, ma anche da quelle relative al contratto di deposito, sempre che queste ultime non risultino incompatibili con le prime e, in particolare, da quelle che prescrivono gli obblighi di custodia dei beni. Occorre, tuttavia, chiarire, che l’agente con deposito rimane, comunque, “solo detentore delle cose da lui custodite nel deposito e della cui vendita egli si occupa nell’interesse del preponente-rappresentato, che ne rimane possessore anche dopo il loro deposito” (Cass., 18.02.1992, n. 2023, Mass.Giust.Civ., 1992, fasc.2). 2. Nel caso di agente con deposito sono computabili ai fini del calcolo dell’indennità di cessazione e del FIRR i compensi corrisposti all’agente anche sulla movimentazione delle merci di magazzino? Sì. Nel caso in cui l’agente percepisca oltre alla provvigione sugli affari promossi anche un compenso a titolo di rimborso spese sulla movimentazione delle merci di magazzino, tali attività accessorie sono computabili ai fini previdenziali. Pertanto le relative somme a tale titolo corrisposte saranno computabili ai fini del calcolo dell’indennità suppletiva di clientela e del FIRR. Ai fini retributivi, previdenziali, fiscali si computa in fatti tutto ciò che l’agente percepisce quale compenso per l’attività promozionale e per le attività accessorie.