D.M. 2.4.1976 – Adeguamento delle pensioni a carico dell’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio.
Articolo 1
A decorrere dal 1° gennaio 1975, le pensioni poste a carico dell’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ivi compresi i trattamenti minimi, liquidate anteriormente al 1° marzo 1974, sono aumentate nella misura del 12,1% del loro ammontare.
Per le pensioni liquidate posteriormente al 30 settembre 1974, si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma dell’art. 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, salvo quanto previsto dall’art. 20, quinto comma, del decreto ministeriale 20 febbraio 1974.