D.M. 20.2.1974 – Regolamento per l’esecuzione della legge 2.2.1973, n. 12, concernente natura e compiti dell’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio.

Articolo 1

Iscrizione al fondo di previdenza dell’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio.

I preponenti italiani e quelli stranieri aventi la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia, ai sensi dell’art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, hanno l’obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti di commercio all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO). I preponenti stranieri che non abbiano alcuna sede o dipendenza in Italia possono iscrivere all’ENASARCO i propri agenti e rappresentanti di commercio cittadini italiani solo ove si impegnino, mediante atto d’obbligo, al rispetto delle norme contenute nella legge 2 febbraio 1973, n. 12. In ogni caso all’ENASARCO non può far carico onere alcuno per il ritardato, omesso ed incompleto versamento dei contributi. L’obbligo di iscrizione all’ENASARCO non ricorre qualora, per effetto di apposite convenzioni internazionali, il preponente italiano che utilizza agenti e rappresentanti di commercio italiani all’estero sia tenuto all’applicazione della legislazione locale.

Articolo 2 Istituzione della posizione e del conto individuale dell’agente o rappresentante di commercio.

All’atto della prima iscrizione di ciascun agente o rappresentante di commercio viene istituita dall’ENASARCO una posizione individuale contrassegnata da un numero di matricola attribuito allo stesso. All’atto dell’istituzione della posizione individuale l’ENASARCO rilascia all’agente o rappresentante di commercio un certificato di iscrizione. L’ENASARCO alla ricezione del primo versamento di contributi previdenziali istituisce per ciascun agente o rappresentante di commercio, un conto individuale sul quale annota i versamenti effettuati dai preponenti. Nel trimestre successivo all’approvazione del bilancio consuntivo dell’ENASARCO trasmette a ciascun agente o rappresentante di commercio un riepilogo del conto individuale ad esso intestato, recante la posizione previdenziale aggiornata al 31 dicembre dell’anno precedente. Entro la stessa data l’ENASARCO provvede altresì ad inviare a ciascun preponente un riepilogo dei contributi versati.

Articolo 3 Modalità di accertamento e di riscossione dei contributi.

I contributi di cui all’art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, devono essere versati all’ENASARCO dal preponente, in rapporto alle somme a qualsiasi titolo dovute a ciascun agente o rappresentante di commercio, anche se non ancora pagate, per ognuno dei seguenti trimestri: 1 gennaio-31 marzo; 1 aprile-30 giugno; 1 luglio-30 settembre; 1 ottobre-31 dicembre. Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il sessantesimo giorno dalla scadenza di ciascun trimestre, corredato da una distinta da cui risultino: a ) la ditta o la ragione sociale o la denominazione sociale del preponente, l’indirizzo ed il numero di posizione assegnato dall’ENASARCO allo stesso; b ) il periodo al quale si riferiscono i contributi versati; c ) il fondo al quale si riferiscono i contributi versati; d ) i dati anagrafici e l’indirizzo di ciascun agente o rappresentante di commercio. Nel caso di mandato conferito ad agenti e rappresentanti di commercio operanti in forma associativa, oltre alla ragione o alla denominazione sociale, devono essere indicati i dati anagrafici e l’indirizzo di ciascuno dei soci illimitatamente responsabili; e ) l’importo contributivo per ciascun agente o rappresentante di commercio. Nel caso di mandato conferito ad agenti e rappresentanti di commercio operanti in forma associativa, deve essere indicato l’importo contributivo ripartito per ciascun socio illimitatamente responsabile secondo le quote risultanti dalla dichiarazione di cui al secondo comma dell’art. 5 del presente regolamento salvo quanto previsto dal quinto comma del successivo art. 7; f ) la data di effettuazione del versamento; g ) il timbro e la firma del preponente. Dell’avvenuto versamento il preponente darà comunicazione all’agente o rappresentante interessato. Il preponente straniero non avente la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia che, ai sensi del precedente art. 1 abbia iscritto i propri agenti e rappresentanti di commercio cittadini italiani all’ENASARCO, all’atto del versamento dei contributi deve inviare, unitamente alla distinta redatta in lingua italiana completa dei dati di cui al comma precedente, apposito documento dal quale risultino il periodo e le somme dovute all’agente o rappresentante di commercio sulle quali è stato commisurato il contributo. Il versamento deve pervenire all’ENASARCO esclusivamente in lire italiane. Qualora il versamento sia effettuato con vaglia postale o sul conto corrente postale dell’ENASARCO devono essere indicati sulla distinta gli estremi della ricevuta postale. Gli obblighi derivanti nei confronti degli agenti e rappresentanti di commercio sorgono dalla data di ricezione dei versamenti. In caso di versamenti inferiori al totale indicato nella distinta, relativa a più agenti, gli obblighi di cui al comma precedente sorgono dalla data di ricezione del versamento a saldo.

Articolo 4 Modalità di iscrizione degli agenti e rappresentanti di commercio operanti individualmente.

Il preponente entro tre mesi dalla data di inizio del rapporto deve fornire, utilizzando gli appositi moduli predisposti dall’ENASARCO o con altri mezzi, le seguenti indicazioni per ciascun agente o rappresentante di commercio: a ) la data di inizio del rapporto; b ) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, l’indirizzo; c ) l’eventuale impegno dell’agente o rappresentante di commercio ad esercitare l’attività per un solo preponente; d ) il numero della preesistente posizione assicurativa presso l’ENASARCO, se noto; e ) ogni altro elemento ritenuto necessario dall’ENASARCO ai fini dell’iscrizione. Il preponente straniero non avente la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia, che intenda iscrivere gli agenti e rappresentanti di commercio cittadini italiani, in aggiunta ai dati di cui al precedente comma, deve inviare all’ENASARCO l’esemplare originale o copia autentica dell’atto di assunzione di obbligo di cui al secondo comma del precedente art. 1 redatto in conformità del modello fornito dall’ENASARCO. L’atto d’obbligo deve risultare giuridicamente valido ed efficace secondo le norme vigenti in Italia e nello Stato ove risiede il preponente e, qualora non sia redatto in lingua italiana, deve essere accompagnato dalla traduzione legale in lingua italiana. La firma del preponente deve essere legalizzata dalla competente autorità straniera o da una rappresentanza consolare italiana dello Stato ove risiede il preponente. Il preponente entro trenta giorni deve dare comunicazione all’ENASARCO dell’avvenuta cessazione di ciascun rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, precisandone la data.

Articolo 5 Modalità di iscrizione degli agenti e rappresentanti di commercio operanti in forma associativa.

Qualora venga conferito l’incarico di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile ad agenti e rappresentanti di commercio operanti in forma associativa, il preponente, utilizzando gli appositi moduli forniti dall’ENASARCO o con altri mezzi, deve precisare per ciascuna società, oltre ai dati di cui alle lettere a ) e c ) del precedente art. 4, la denominazione o ragione sociale, la data di costituzione, il numero di iscrizione al registro delle imprese, il numero di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, la sede sociale ed ogni altro elemento ritenuto necessario dall’ENASARCO ai fini dell’iscrizione. Qualora nella società tutti i soci o parte di essi abbiano responsabilità illimitata, il preponente deve fornire per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili i dati di cui al precedente art. 4, lettere b ) e d ), allegando una dichiarazione sottoscritta dagli stessi, relativa alle quote di ripartizione dei contributi di cui al secondo comma dell’art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.

Articolo 6 Gestione dell’indennità di scioglimento del contratto di agenzia.

L’ENASARCO provvede alla gestione dell’indennità di scioglimento del contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale accantonata in costanza del rapporto secondo le norme degli accordi economici collettivi. L’accantonamento delle somme da versare a titolo di indennità di scioglimento del contratto sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno solare va effettuato ai sensi e nei limiti degli A.E.C.; il versamento deve essere accompagnato da una distinta compilata in conformità a quanto stabilito per i contributi previdenziali dai punti a ), b ), c ), d ), e ), f ), g ), secondo comma dell’art. 3 del presente regolamento.

Articolo 7 Misura minima e massima dei contributi.

I massimali ed i minimali annui di cui all’art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, non sono frazionabili in relazione a periodi di durata del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale inferiori all’anno solare; per anno solare si intende ad ogni effetto il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre. All’atto del versamento dei contributi con il quale si raggiunge il massimale annuo il preponente ne deve fornire espressa indicazione nella distinta di accompagnamento o nelle successive distinte relative allo stesso anno. Qualora l’ammontare annuo delle somme, cui va commisurato il contributo non abbia raggiunto il limite corrispondente al contributo minimo, la differenza fra il minimale e l’entità dei contributi maturati è a totale carico del preponente e deve essere versata entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto avvenuta per qualsiasi motivo, il preponente è tenuto ad effettuare il versamento dei contributi fino alla concorrenza del minimale per l’anno in corso, salvo conguaglio con i contributi successivamente dovuti, in dipendenza di affari andati a buon fine, dopo la cessazione del rapporto. Fino all’accredito sul conto individuale del contributo minimo dovuto per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili la ripartizione dei contributi di cui al secondo comma dell’art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, opera soltanto in parti uguali.

Articolo 8 Modalità di ammissione alla contribuzione volontaria.

L’agente o rappresentante di commercio in possesso dei requisiti di cui all’art. 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, può essere ammesso alla contribuzione volontaria solo per gli anni non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto di cessazione, temporanea o definitiva, dell’attività. L’agente o rappresentante di commercio che intenda proseguire volontariamente il versamento dei contributi deve farne richiesta entro due anni dal 1 gennaio successivo alla data di cessazione o sospensione dell’attività. Nella richiesta occorre specificare il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, l’indirizzo, il numero di matricola, la data di cessazione temporanea o definitiva dell’attività, gli anni già trascorsi per i quali si chiede di effettuare il versamento. L’ENASARCO, a ricezione della domanda, provvede, dopo i necessari accertamenti, o ad accogliere la domanda o a respingerla motivatamente, indicando, nel primo caso, le misure minima o massima di contribuzione entro le quali l’agente o rappresentante di commercio può esercitare la sua scelta. L’ENASARCO, nella determinazione della misura minima di contribuzione, terrà conto che la stessa non può essere inferiore all’ammontare minimo dei contributi fissato per il caso di obbligo ad esercitare l’attività per un solo preponente in atto alla data del versamento; nella determinazione della misura massima di contribuzione terrà conto della media delle provvigioni liquidate negli ultimi cinque anni, anche non consecutivi, secondo l’aliquota complessiva in atto alla data di ciascun versamento. La scelta della misura minima o di quella massima è vincolante e irrevocabile e, pertanto, non potrà successivamente essere modificata. Conseguentemente, qualora entro il 30 novembre di ciascun anno il versamento volontario risulti effettuato in misura inferiore all’ammontare del contributo inizialmente prescelto dall’agente, l’anno non si intende coperto da contribuzione e l’ENASARCO provvede alla restituzione dei contributi in misura insufficiente. Nel caso invece che l’agente versi il contributo volontario in misura superiore, l’Ente accetterà tale versamento fino alla concorrenza della entità contributiva prescelta, restituendo all’agente la somma versata in eccedenza (1). Per la determinazione delle “provvigioni liquidate” di cui al comma precedente, verranno presi in considerazione i contributi degli ultimi cinque anni, anche non consecutivi, pervenuti all’ENASARCO in precedenza al 31 dicembre dell’anno in cui viene avanzata la domanda da parte dell’agente o rappresentante di commercio. In caso di variazione dell’aliquota complessiva o dell’ammontare minimo dei contributi fissato per il caso di obbligo ad esercitare l’attività per un solo proponente, l’ENASARCO darà tempestiva comunicazione agli interessati della variazione del contributo volontario da versare annualmente. Entro il termine massimo di novanta giorni dall’accettazione dell’ENASARCO, a pena di decadenza, l’agente o rappresentante di commercio deve effettuare tale scelta su modulo predisposto dall’ENASARCO, recante le seguenti indicazioni: cifra di contributi volontari annui che l’agente o rappresentante di commercio intende versare, compresa tra il minimo ed il massimo indicati dall’ENASARCO; impegno a versare le annualità future in un’unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno oppure in un massimo di quattro rate trimestrali uguali la cui scadenza è fissata rispettivamente al 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ogni anno; impegno a dare immediata comunicazione all’ENASARCO dell’eventuale ripresa dell’attività; dichiarazione attestante di essere a conoscenza che, se per gli anni coperti da contribuzione volontaria sono stati versati o verranno versati contributi obbligatori da parte del preponente, i contributi volontari versati, anche se già registrati sul conto individuale, verranno dall’ENASARCO considerati come mai versati e restituiti, salvo il diritto dell’ENASARCO al recupero di quanto comunque corrisposto in dipendenza dei versamenti stessi. Il modulo deve essere corredato da un atto notorio o dichiarazione sostitutiva redatta presso il Comune di residenza, attestante, sotto la personale responsabilità dell’agente o rappresentante di commercio, che negli anni per i quali ha chiesto di essere ammesso alla contribuzione volontaria non ha svolto attività di agenzia o rappresentanza commerciale. Contestualmente all’invio del modulo di cui all’ottavo comma del presente articolo, l’agente o rappresentante di commercio ammesso alla prosecuzione volontaria deve versare in un’unica soluzione i contributi relativi a tutti gli anni per i quali è stato ammesso alla prosecuzione volontaria stessa, compreso l’anno in corso anche se non interamente trascorso. Per le annualità future l’agente o rappresentante di commercio deve comunque effettuare il versamento dei contributi volontari entro il 30 novembre di ciascun anno; qualora entro tale data non risulti effettuato alcun versamento volontario l’anno non si intende coperto da contribuzione. Qualora entro la data di cui al comma precedente il versamento volontario risulti effettuato in misura inferiore all’ammontare minimo di contributi fissato per il caso di obbligo ad esercitare l’attività per un solo preponente, l’anno non si intende parimente coperto da contribuzione e l’ENASARCO provvede alla restituzione dei contributi versati in misura insufficiente. In nessun caso è ammessa la regolarizzazione tardiva dei contributi da versare in regime di prosecuzione volontaria. Gli agenti e rappresentanti di commercio che hanno almeno 5 anni di anzianità contributiva e che avendo cessato temporaneamente o definitivamente l’attività anteriormente al 1 gennaio 1973, non siano in possesso dei requisiti per ottenere le prestazioni previdenziali previste dalla legge n. 12 del 2 febbraio 1973, possono esercitare il diritto all’effettuazione dei versamenti volontari relativi agli anni non coperti da contributi obbligatori per effetto di cessazione o sospensione dell’attività, presentano domanda all’ENASARCO entro il 31 dicembre 1974 con le modalità indicate nel presente articolo.

Articolo 9 Anzianità contributiva.

Per anzianità contributiva si intende il numero degli anni coperti da contributi con riferimento all’anno per il quale i contributi sono stati versati. Qualora i periodi non riflettano l’intero arco dell’anno, ma solo una frazione di esso, l’anno di anzianità contributiva si intende coperto per intero.

Articolo 10 Provvigioni liquidate.

Per “provvigione liquidata” si intende l’importo delle somme sulle quali sono stati calcolati i contributi versati e pervenuta ai sensi dell’art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12. Ai fini della determinazione dell'”anzianità contributiva” e delle “provvigioni liquidate” i contributi dovuti per somme relative ad affari andati a buon fine dopo la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale si intendono riferiti all’anno in cui il rapporto è cessato.

Articolo 11 Determinazione della più elevata media provvigionale.

Per la determinazione della più elevata media provvigionale di cui all’art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, si considerano i contributi accreditati per ciascun anno sul conto dell’agente o rappresentante di commercio nell’ultimo decennio a partire dall’ultimo versamento utile ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva.

Articolo 12 Domanda di pensione di vecchiaia e decorrenza.

La domanda di pensione di vecchiaia redatta su apposito modulo predisposto dall’ENASARCO, compilata in ogni sua parte deve essere inoltrata a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno da trasmettere esclusivamente alla sede dell’ENASARCO in Roma o presentata direttamente agli Uffici centrali e periferici dell’ENASARCO. A tutti i fini amministrativi, fa fede la data di inoltro della raccomandata all’ufficio postale o quella risultante dalla ricevuta rilasciata direttamente dall’ENASARCO. Le pensioni le cui domande sono state inoltrate dopo il 1 gennaio 1973, per diritti acquisiti nel 1972 e anni precedenti, sono liquidate come segue: se la domanda è stata presentata entro un anno dalla data di acquisizione del diritto, la pensione viene liquidata in base al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, e vengono corrisposti gli arretrati dal primo giorno del mese successivo a quello di acquisizione del diritto stesso fino al 31 dicembre 1972; la pensione viene quindi riliquidata in base all’art. 31 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, con decorrenza 1 gennaio 1973 con l’inserimento nel calcolo di tutti i contributi pervenuti al 31 dicembre 1972; se la domanda di pensione per diritti acquisiti nel 1972 e anni precedenti è stata presentata oltre il termine di un anno, ma comunque entro il 31 dicembre 1973, la pensione viene liquidata in base al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, e viene calcolata con applicazione del coefficiente fissato dalla tabella A ad esso allegata in relazione ad ogni anno di ritardo, e avrà decorrenza dal 1 gennaio 1973. Viene comunque corrisposta con la stessa decorrenza la pensione più elevata risultante tra quella spettante in base al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, e quella riliquidata in base alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, con l’inserimento nel calcolo di tutti i contributi pervenuti al 31 dicembre 1972; se i requisiti per il conseguimento delle prestazioni siano stati conseguiti entro il 31 dicembre 1972 e la domanda venga presentata dopo il 31 dicembre 1973, la pensione, calcolata sulla base dei contributi pervenuti entro il 31 dicembre 1972 e con l’applicazione delle norme di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione dalla domanda, maggiorata, in relazione ad ogni anno compiuto compreso tra il 1 gennaio 1973 e la data di presentazione della domanda, in base ai coefficienti di cui alla tabella A allegata alla legge 2 febbraio 1973, n. 12.

Articolo 13 Revisione delle pensioni e liquidazioni dei supplementi di pensione.

L’ENASARCO provvede d’ufficio alla revisione delle pensioni ed alla liquidazione dei supplementi. Il biennio per la revisione delle pensioni e per la liquidazione dei supplementi si intende compiuto trascorsi due anni dalla data di decorrenza della precedente liquidazione della pensione se posteriore al 1 gennaio 1973 e dal 31 dicembre 1974 per tutte le pensioni riliquidate ai sensi dell’art. 31 della legge 2 febbraio 1973, n. 12. Formano oggetto di revisione di pensione i contributi pervenuti dopo la data del conseguimento del diritto a pensione, afferenti a periodi anteriori al 31 dicembre dell’anno di conseguimento del diritto. Qualora, in sede di revisione, per effetto di successivi versamenti, cambi il decennio di riferimento e diminuisca la migliore media triennale e risulti quindi dovuta una pensione in misura inferiore, l’ENASARCO continuerà a corrispondere la pensione già in godimento.

Articolo 14 Domanda di pensione di invalidità permanente.

La domanda di pensione di invalidità permanente, totale o parziale, deve essere inoltrata con le modalità di cui all’art. 12 del presente regolamento. La domanda deve essere corredata dal certificato redatto dal medico di fiducia dell’agente o rappresentante di commercio sull’apposito modulo predisposto dall’ENASARCO, recante la anamnesi, l’esame obiettivo, la diagnosi e la quantificazione della riduzione della capacità di guadagno in relazione all’attività svolta. Qualora la domanda non venga presentata corredata dal certificato medico o quest’ultimo non comprenda tutti i dati indicati dal precedente comma, l’ENASARCO invita l’interessato a regolarizzare la stessa nel termine di giorni trenta. Se entro tale termine l’interessato non provvede al perfezionamento della domanda secondo la richiesta avanzata dall’ENASARCO, la domanda stessa si considera priva di ogni effetto.

Articolo 15 Accertamenti sanitari e determinazione del grado di invalidità permanente.

Nell’accertamento dello stato di invalidità permanente, il sanitario dell’ENASARCO valuta la residua capacità di guadagno in relazione all’attività svolta dall’agente o rappresentante di commercio tenendo conto anche delle indicazioni risultanti dal certificato del medico di fiducia dell’agente o rappresentante di commercio. Qualora dagli accertamenti del sanitario dell’ENASARCO il grado di invalidità permanente risulti non inferiore a quello indicato dal medico di fiducia dell’agente o rappresentante di commercio, viene accordata la pensione di invalidità permanente nella misura corrispondente al grado di invalidità permanente indicato nel certificato medico presentato dall’agente o rappresentante di commercio. Qualora dagli accertamenti del sanitario dell’ENASARCO il grado di invalidità permanente risulti inferiore a quello indicato nel certificato medico prodotto dall’agente o rappresentante di commercio, la pensione di invalidità permanente viene accordata nella minor misura se il grado di invalidità permanente accertato risulta almeno pari al 65% o viene respinta la domanda se l’invalidità permanente risulta accertata in misura inferiore al 65%. In caso di mancato accoglimento, o di accoglimento parziale della domanda di pensione di invalidità permanente, ne viene data notizia all’interessato che può chiedere la costituzione del collegio medico di cui all’art. 16 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato dall’ENASARCO.

Articolo 16 Revisione della pensione di invalidità permanente.

La revisione per aggravamento della pensione di invalidità permanente parziale può essere richiesta dall’interessato con le modalità di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento. La revisione della pensione di invalidità permanente parziale o totale può essere disposta d’ufficio dall’ENASARCO a seguito di visita medica di controllo effettuata per accertare il permanere dello stato di invalidità permanente nella corrispondente misura già riconosciuta. Nel caso in cui l’agente o rappresentante di commercio pensionato per invalidità permanente totale abbia ripreso l’attività lavorativa, deve comunicare immediatamente la data di ripresa dell’attività all’ENASARCO che da quella stessa data provvede a revocare la pensione e a ricostruire la posizione previdenziale, fatto salvo il diritto dell’interessato ad ottenere il riconoscimento dell’invalidità permanente parziale secondo le norme di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento. Qualora l’ENASARCO accerti d’ufficio la ripresa dell’attività dell’agente o rappresentante di commercio pensionato per invalidità permanente totale, revoca la pensione a far data dall’accertata ripresa dell’attività e ricostruisce la posizione previdenziale dello stesso salvo il diritto dell’interessato ad ottenere il riconoscimento dell’invalidità permanente parziale secondo le norme di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento. Qualora in seguito ad accertamenti disposti dall’ENASARCO non risulti confermata l’invalidità permanente totale, ma lo stato di invalidità permane comunque in misura almeno pari al 65% della capacità di guadagno, l’ENASARCO riduce l’importo della pensione in proporzione al ridotto grado di invalidità permanente accertato. Qualora, in seguito ad accertamenti disposti dall’ENASARCO, risulti che l’invalidità permanente già riconosciuta in misura parziale si è ridotta in misura inferiore o almeno pari al 65% della capacità di guadagno, l’ENASARCO revoca o riduce l’importo della pensione in proporzione al ridotto grado di invalidità permanente accertato. Le rate di pensione o le quote di rata di pensione percepite indebitamente debbono essere restituite all’ENASARCO. Per la restituzione dell’importo dovuto dall’agente o rappresentante di commercio può essere concessa, a giudizio dell’ENASARCO, una rateizzazione fino ad un massimo di 36 rate mensili. Avverso i provvedimenti adottati dall’ENASARCO, l’interessato può presentare ricorso ai sensi dell’art. 32 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.

Articolo 17 Trasformazione delle pensioni di invalidità permanente in pensioni di vecchiaia.

La pensione di invalidità permanente parziale o totale è trasformata d’ufficio in pensione di vecchiaia al raggiungimento dei requisiti previsti per il diritto a pensione di vecchiaia. La pensione così trasformata viene corrisposta con la garanzia, in ogni caso, del trattamento più favorevole tra quello della pensione di invalidità permanente già in godimento e quello della pensione di vecchiaia.

Articolo 18 Domanda e decorrenza della pensione ai superstiti.

Per la presentazione delle domande di pensione indirette e di reversibilità valgono le norme di cui al precedente art. 12. Le domande devono essere corredate oltre che dal certificato di morte dell’agente o rappresentante di commercio dai seguenti documenti: a ) per il coniuge: certificato di matrimonio e atto notorio, o dichiarazione sostituiva, attestante l’inesistenza di separazione legale per colpa del coniuge nonchè, per il caso che superstite sia il marito, la sua vivenza a carico della moglie e l’inabilità al lavoro; b ) per i figli legittimi ed equiparati di età inferiore ai 18 anni: certificato di stato di famiglia all’epoca del decesso dell’agente o rappresentante di commercio; per i figli inabili di età superiore ai 18 anni: certificato di inabilità al lavoro; per i figli studenti rispettivamente fino al 21° o al 26° anno di età: certificato di iscrizione e frequenza ad una scuola media o professionale o all’università; c ) per i genitori ed equiparati: certificato di nascita e atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, attestante che non sono titolari di pensione e che erano a carico dell’agente o rappresentante di commercio alla data della morte, ed attestante, inoltre, che mancano o non hanno diritto a pensione i superstiti di cui al precedenti punti a ) e b ); d ) per i fratelli celibi e le sorelle nubili: certificato di nascita con indicazione della paternità; atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante che non sono titolari di pensione e che erano a carico dell’agente o rappresentante di commercio alla data della morte, ed attestante, inoltre, che mancano o non hanno diritto a pensione i superstiti di cui ai precedenti punti a ), b ) e c ); certificato di inabilità al lavoro. Le pensioni indirette e di reversibilità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell’agente o rappresentate di commercio, salvo, per le pensioni indirette per le quali il requisito dell’anzianità contributiva si perfezioni posteriormente all’evento per affetto di versamenti successivi. Il minimo dei 15/40 si applica alle pensioni liquidate in base al primo, secondo, terzo comma dell’art. 10 dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12. I versamenti pervenuti dopo la data del decesso dell’agente o rappresentante di commercio sono considerati utili ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 18 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, a la nuova pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del versamento che ha reso possibile la liquidazione del minimo dei 15/40. A richiesta dell’ENASARCO i superstiti devono presentare la documentazione attestante la permanenza dei requisiti per il diritto a pensione. In ogni caso i superstiti titolari di pensione devono immediatamente comunicare all’ENASARCO eventuali variazioni nella sussistenza dei requisiti fissati dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12, per il diritto a pensione.

Articolo 19 Corresponsione della tredicesima mensilità.

La tredicesima mensilità è corrisposta in misura proporzionale ai mesi dell’anno per i quali deve essere erogata la pensione.

Articolo 20 Variazione della misura delle pensioni in rapporto al costo della vita.

Qualora l’aumento percentuale dell’indice del costo della vita, calcolato dall’Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria, raggiunga la misura del 12% rispetto all’indice determinato alla data del 1 gennaio 1972, la misura delle pensioni viene variata con decorrenza dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivo alla data indicata nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale con il quale è stata accertata la variazione percentuale. Le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1972 vengono aumentate per l’intera aliquota stabilita con il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con la decorrenza stabilita come dal precedente comma. Le pensioni liquidate nel periodo intercorrente tra la data del 1 gennaio 1972 e la data di decorrenza della variazione percentuale vengono maggiorate in misura proporzionale ridotta in relazione al numero dei semestri interi compresi fra la data di decorrenza della pensione e il 1 gennaio o il 1 luglio successivi alla data di decorrenza della variazione. La variazione della misura della pensione in relazione alle norme del presente articolo si applica sulle pensioni in godimento anteriormente alla data di decorrenza della variazione stessa anche se la pensione è stata riliquidata con decorrenza 1 gennaio 1973 ai sensi dell’art. 31 della legge 2 febbraio 1973, n. 12. Sull’ammontare minimo delle pensioni di vecchiaia, invalidità permanente totale ed ai superstiti di cui all’art. 26 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione in godimento, si applica l’intera aliquota percentuale fissata dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale con il quale è stata accertata la variazione. Le successive variazioni delle pensioni in rapporto al costo della vita sono calcolate a partire dalla data di decorrenza della precedente variazione.

Articolo 21 Debiti degli agenti e rappresentanti di commercio verso l’ENASARCO.

Le somme dovute all’ENASARCO per prestazioni indebitamente percepite vengono gravate da interessi legali salvo che l’indebita percezione sia dovuta ad errore dell’ENASARCO. L’ENASARCO ha facoltà di procedere al recupero delle somme di cui al precedente comma anche mediante rateizzazione concessa fino ad un massimo di 36 rate mensili. In sede di riliquidazione della pensione a norma dell’art. 31 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, si procede alla trattenuta del residuo debito ed ove questi non risultasse completamente estinto, l’ENASARCO ha facoltà di concedere la rateizzazione per la differenza ancora dovuta fino ad un massimo di 36 rate mensili.

Articolo 22 Riliquidazione delle pensioni.

Per la riliquidazione delle pensioni in atto, il raffronto tra la pensione determinata in base al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, e quella determinata in base alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, viene effettuato tenendo conto di tutti i contributi pervenuti al 31 dicembre 1972.

Articolo 23 Vigilanza sugli adempimenti contributivi.

In applicazione del secondo e terzo comma dell’art. 35 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, il preponente è obbligato a dare all’ENASARCO e, per esso, ai suoi dipendenti all’uopo incaricati le notizie, documentate, relative alle provvigioni e ad ogni altra somma dovuta in dipendenza del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale. Il preponente deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri contabili ed altri documenti, e fornire ogni altra notizia complementare nonchè i chiarimenti necessari per dimostrare l’esattezza dei versamenti effettuati. Ai fini di controllare l’esattezza del periodo denunciato e dei contributi versati, l’ENASARCO può richiedere la presentazione degli originali dei conti provvigioni, dei documenti contabili relativi all’attività svolta dagli agenti o dai rappresentanti di commercio, nonchè dei mandati di agenzia o rappresentanza commerciale. Gli incaricati della vigilanza debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dall’ENASARCO. L’ENASARCO, a mezzo dei suoi incaricati, ha diritto di trarre copia conforme dei documenti comunque interessanti il rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale; dette copie devono essere controfirmate dal preponente. Degli accertamenti effettuati gli incaricati della vigilanza redigono verbale che deve essere controfirmato dal preponente, il quale ha diritto di far inserire in esso le dichiarazioni che ritiene opportune. In caso di rifiuto da parte del preponente a firmare il verbale, l’incaricato dell’ENASARCO ne fa menzione nello stesso precisandone il motivo. Qualora l’ENASARCO, direttamente o attraverso i suoi incaricati, richieda la presentazione degli originali dei conti provvigioni questi possono essere sostituiti da copie fotostatiche autenticate o da dichiarazioni dei preponenti autenticate dalle quali risultino le somme dovute trimestralmente agli agenti e rappresentanti di commercio.

Articolo 24 Contributi liquidati e liquidazioni integrative.

Non sono utili, per la determinazione della “anzianità contributiva” e delle “provvigioni liquidate” di cui all’art. 9, secondo comma, lettere a ) e b ), della legge 2 febbraio 1973, n. 12, i contributi interamente liquidati ed i contributi che, anche se pervenuti posteriormente alla data di richiesta di liquidazione, avrebbero dovuto comunque essere liquidati; questi ultimi formano oggetto di liquidazione integrativa.

Articolo 25 Ricostruzione delle posizioni previdenziali liquidate dopo l’8 luglio 1970.

Gli agenti e i rappresentanti di commercio che, avendo omesso di esercitare in precedenza all’8 luglio 1970 la facoltà di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, e che, esclusivamente per tale ragione non abbiano raggiunto i 15 anni di anzianità contributiva minima necessaria per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia e che abbiano pertanto richiesto ed ottenuto la liquidazione parziale o totale del proprio conto previdenziale dopo l’8 luglio 1970, possono, previo rimborso del capitale liquidato, ricostruire la posizione previdenziale esistente alla data della liquidazione stessa. Gli agenti e rappresentanti di commercio che ai sensi del precedente comma intendano provvedere al rimborso del capitale liquidato, debbono, pena la decadenza ad ottenere la ricostruzione della posizione previdenziale, farne richiesta all’ENASARCO entro il 31 dicembre 1974 ed entro lo stesso termine effettuare il relativo versamento in unica soluzione. L’ENASARCO provvede alla ricostruzione della posizione previdenziale ai sensi dell’art. 39 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, ed alla data in cui è pervenuto il completo rimborso del capitale liquidato si intendono conseguiti i requisiti per le prestazioni.

Articolo 26 Liquidazione contributi versati in applicazione dell’accordo economico collettivo 30 giugno 1938 per gli agenti e rappresentanti di commercio operanti come società a responsabilità limitata o società per azioni.

Per gli agenti e rappresentanti di commercio operanti in forma associativa quale società per azioni o società a responsabilità limitata e per i quali in relazione alle norme di cui all’accordo economico collettivo 30 giugno 1938 sono stati versati i contributi nella misura del 6% delle provvigioni liquidate comprensivo del 3% a carico del preponente quale percentuale sostitutiva dell’indennità risoluzione rapporto, non si applica il disposto di cui all’art. 38 della legge 2 febbraio 1973, n. 12. Per gli agenti e rappresentanti di commercio che come sopra svolgono o hanno svolto l’attività quali società a responsabilità limitata o società per azioni l’ENASARCO, a cessazione dei rapporti con i preponenti che hanno effettuato i versamenti in applicazione dell’accordo economico collettivo 30 giugno 1938, provvede alla liquidazione in favore degli aventi diritto.

Articolo 27 Sanzioni amministrative.

Le sanzioni amministrative di cui all’art. 33, secondo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, previste a carico del preponente per le inadempienze contemplate dalla predetta legge possono essere graduate entro i limiti massimi stabiliti dalle norme citate sulla base di criteri di carattere generale da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell’ENASARCO.