Il ricorso al giudice del lavoro

Il mancato raggiungimento di un accordo in sede conciliativa apre la strada per l’inizio della causa di lavoro.

Preliminarmente occorrerà individuare il tribunale competente che sarà quello dove l’agente (ditta individuale) ha il domicilio (art. 413 c.p.c.) e nel cui circondario, tra l’altro, si sarà svolto il tentativo (fallito) di conciliazione.

Dopodichè si passerà alla redazione del ricorso il cui contenuto è previsto dall’ art. 414 c.p.c. (per modelli di ricorso dai quali prendere spunto v. sub formulario controversie in materia di agenzia).

Una volta predisposto il ricorso (ed ovviamente sottoscritto dal difensore munito di procura) con allegati i documenti che si intendono produrre (va sottolineato che nel rito del lavoro il ricorrente deve depositare sin da subito tutti i documenti ed atti di cui intende avvalersi non essendo ammessa una produzione in corso di causa che sarebbe considerata tardiva), ivi compreso il verbale di mancata conciliazione, con le relative conclusioni sia nel merito che in via istruttoria (occorrerà quindi già formulare i capitoli di prova con indicazione dei relativi testi e richiesta di eventuale interrogatorio formale nonchè, se opportuna, formulare istanza di CTU con indicazione dei quesiti che si intendono sottoporre al consulente, art. 414 c.p.c. ed al limite istanza ex art. 1749 c.c. e 210 c.p.c.), si procede al suo deposito (art. 415 c.p.c.).

Si ricorda che anche il rito del lavoro è assoggettato al pagamento del contributo unificato semprechè, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 bis del Testo Unico delle spese di giustizia (dlgs 115/2002) , le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto per il gratuito patrocinio (articolo 76 Testo Unico spese di giustizia).

Il limite, dunque, per l’esenzione è di 31.884,48.

Emesso dal giudice il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti si procederà ad ottenere tante copie conformi del ricorso e del relativo decreto quante sono le parti e si procederà alla sua notifica.

Ai sensi dell’ art. 415 c.p.c. il ricorso deve essere notificato entro dieci giorni dalla data della pronuncia del decreto di fissazione di udienza e che tra la data di notificazione al convenuto e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni.

Qualche giorno prima dell’udienza il procuratore verificherà se il convenuto si è costituito nel quale caso otterrà la relativa copia di memoria di costituzione e degli eventuali documenti di interesse.