La memoria difensiva

Una volta ricevuta la notifica del ricorso (e pedissequo decreto di fissazione di udienza avanti il Giudice del lavoro), di regola il cliente ne dà tempestiva informazione al proprio legale, facendogli pervenire il relativo atto.

Il difensore dovrà quindi incominciare, per tempo, a predisporre l’ atto defensionale che prende il nome di memoria difensiva.

Base di partenza per la redazione dell’atto sarà, ovviamente, la disamina del ricorso notificato e dei documenti ex adverso prodotti.

A quest’ultimo riguardo occorrerà quindi entrare in possesso di copia dei documenti.

Dopo essersi fatta rilasciare apposita procura (con la quale viene autorizzato dal cliente a prendere visione degli atti e dei documenti relativi alla causa promossa da xxxxx contro xxxxx, R.G. xxxx, Tribunale Sezione Lavoro di xxxxx e ad estrarre e farsi rilasciare relativa copia), il difensore si recherà così in cancelleria lavoro dove richiederà copia dei documenti depositati da controparte.

Esaminato il ricorso ed i documenti, il difensore inizierà a redigere la memoria difensiva nella quale, in ossequio a quanto stabilito dall’ art. 416 c.p.c., svolgerà tutte le sue difese in fatto ed in diritto nell’interesse della parte assistita, prendendo posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore – ricorrente, indicando specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e, in particolare i documenti che deve contestualmente produrre, proponendo le eventuali eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e le eventuali domande riconvenzionali.

Sempre con riguardo a queste ultime il difensore avrà cura di inserire nella memoria difensiva apposita istanza con la quale chiede al Giudice che, a modifica del decreto di cui all’ art. 415 c.p.c. (e cioè il decreto di fissazione di udienza) pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione di udienza.

Si ricorda che, a mente dell’indicato articolo, la mancata presentazione di tale istanza comporta la decadenza dalla domanda riconvenzionale.

Ottemperati tali adempimenti, confezionato il ricorso con le relative conclusioni sia nel merito ( e quindi anche sotto il profilo dell’eventuale domanda riconvenzionale) che in via istruttoria (occorrerà quindi già formulare i capitoli di prova con indicazione dei relativi testi e richiesta di eventuale interrogatorio formale nonchè, se opportuna, formulare istanza di CTU con indicazione dei quesiti che si intendono sottoporre al consulente, art. 414 c.p.c. ed al limite istanza ex art. 1749 c.c. e 210 c.p.c.), fattasi rilasciare la delega alle liti, la memoria dovrà quindi essere tempestivamente depositata – e comunque almeno dieci giorni prima dell’udienza – presso la Cancelleria del Giudice del Lavoro adito unitamente al fascicolo di parte con i relativi documenti.