Memoria difensiva con domanda riconvenzionale
TRIBUNALE DI ________________
Sezione lavoro
Nella causa R.G. _____/_____ promossa da:
Tizio – ricorrente –
(Avv. _______________________)
contro
Alfa s.r.l. – convenuto –
(Avv. _______________________)
MEMORIA DIFENSIVA E CONTESTUALE DOMANDA RICONVENZIONALE
nell’interesse di Alfa s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in __________________, via __________________ n. _____ Cod. Fisc.__________________, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del presente atto, dall’ Avv. __________________, Cod. Fisc. ___________________, ed elettivamente domiciliata presso e nel di lui studio in __________________, via __________________ n. ____, il quale dichiara di ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec ___________________, n. di fax _________________,
* * *
Con ricorso depositato in data __________ e notificato in data __________, Tizio conveniva avanti l’intestato Tribunale la società Alfa s.r.l. per ivi sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di euro ____________ oltre rivalutazione ed interessi, pretesa a titolo di residue provvigioni, indennità sostitutiva del preavviso, FIRR relativo all’anno ______ e indennità di scioglimento ex art. 1751 c.c..
Somma, questa, afferente all’intercorso rapporto di agenzia svoltosi tra gli odierni contradditori e scioltosi per volontà della stessa ricorrente-agente.
1) NEL MERITO
1.1) Sul preteso recesso per giusta causa e sulle pretese provvigioni residue
Né dalla lettera di recesso del ________ (doc.____) né, tantomeno, dall’atto introduttivo del presente giudizio si riescono a comprendere le ragioni poste alla base delle pretese avanzate dalla ricorrente.
In assenza di alcun preciso riferimento al riguardo, quella che, nella costruzione avversaria, parrebbe una risoluzione per inadempimento o comunque un recesso per giusta causa (visto e considerato che da questa/o viene poi fatta discendere la richiesta di pagamento delle relative indennità), in realtà si presenta quale un semplice recesso senza preavviso ( e quindi illegittimo) da parte dell’agente stante l’insussistenza di un inadempimento (o di una giusta causa) riferibili al preponente o, come meglio stabilisce l’ art. 1751 c.c., di <<circostanze attribuibili al preponente>> (art. 1751 c.c.).
Controparte non spiega infatti per quale motivo il rapporto si sarebbe interrotto per un fatto ricollegabile alla società preponente né fornisce elementi probatori al riguardo.
Sotto tale profilo, il ricorso difetterebbe quantomeno di una esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda medesima, come disposto dall’art. 414 c.p.c.
In ogni caso preme all’odierna difesa sottolineare sin da subito il corretto adempimento da parte della preponente agli obblighi contrattuali, soprattutto con preciso riferimento alle provvigioni riconosciute e liquidate all’agente.
Testimonianza ne è il fatto che nel corso del rapporto sono stati riconosciuti al ricorrente anticipi provvigionali pari ad euro _________ (doc. ti _______ ) quando il fatturato sviluppato nella sua zona è stato pari a complessivi euro __________ che, per l’aliquota provvigionale contrattualmente convenuta del ____% (art. ____ del contratto di agenzia, doc. ____) corrisponde a euro __________.
Non è chi non veda come le provvigioni percepite dalla ricorrente, sotto la formula degli anticipi provvigionali, siano quindi state ben superiori a quelle maturate, con una differenza pari ad euro __________.
Chiaramente infondata è dunque la pretesa oggi avanzata dal ricorrente di pagamento della somma di euro _________ quali provvigioni residue.
1.2) Sulle pretese indennità di mancato preavviso e cessazione del rapporto
L’insussistenza di una giusta causa di recesso o comunque di una manifesta e contestata causa di risoluzione del rapporto porta a far ritenere come illegittimo il recesso così come azionato dal ricorrente.
Tale recesso deve così qualificarsi quale mero recesso unilaterale da parte dell’agente-ricorrente, attuato senza la concessione di alcun preavviso alla società Alfa s.r.l., da cui ne consegue, altresì, l’insussistenza del diritto per l’agente all’ indennità di cessazione ex art. 1751 c.c.
Indennità, quest’ultima, il cui riconoscimento e quantificazione vanno comunque subordinati alla dimostrazione di un incremento del fatturato o della clientela ed al fatto che la preponente continui a ricevere “ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti” (art. 1751 c.c.).
Circostanza, tutte queste, la cui dimostrazione compete a parte ricorrente e che non risultano provate.
1.3) Sul FIRR
La società convenuta ha regolarmente adempiuto agli obblighi di versamento del relativo FIRR, anche per quanto concerne l’anno ______, come da attestati che si producono (doc.ti _______).
2) SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE
Sulla scorta di quanto dedotto attuale è dunque il diritto della società convenuta al pagamento delle seguenti somme:
– euro ____________ quali provvigioni pagate all’agente eccedenti quelle a lui spettanti;
– euro ____________ a titolo di indennità di mancato preavviso determinata in ragione dei 4/12 delle provvigioni liquidate nell’anno 2004.
Oltre risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Tutto quanto sopra dedotto e argomentato si rassegnano le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito,
Nel merito: respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto,
In via riconvenzionale: condannare Tizio al pagamento della somma di euro __________ quali provvigioni pagate all’agente eccedenti quelle a lui spettanti, di euro __________ a titolo di indennità di mancato preavviso determinata in ragione dei ___/12 delle provvigioni liquidate nell’anno _______, o a quelle diverse somme che risulteranno in corso di causa.
Oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio oltre CPA ed IVA.
In via istruttoria:
Ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova, premessa la locuzione “Vero che”:
1) ___________________________________
2) ___________________________________
A testi si indicano:
– ________________;
– ________________
Ci si oppone alla ex adverso richiesta CTU come alla richiesta esibizione ex art. 210 c.p.c. stante la sua genericità.
Si chiede ammettersi CTU volta alla quantificazione:
– dell’indennità di mancato preavviso spettante alla società convenuta;
– delle somme liquidate all’agente e delle effettive provvigioni da questi maturate.
ISTANZA DI FISSAZIONE DI NUOVA UDIENZA (*)
Ai sensi dell’ art. 418 c.p.c. si chiede che il Giudice, a modifica del decreto del ________ di cui al secondo comma dell’ art. 415 c.p.c.pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell’udienza.
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Ai fini della dichiarazione di valore si dichiara che il presente procedimento ha un valore di euro ____________ ed è assoggettato ad un contributo unificato di euro ______________.
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Si producono i seguenti documenti:
_) Ricorso notificato
_) Lettera di recesso Tizio;
_) Contratto di agenzia;
__) Attestati versamento FIRR;
_____) Fatture emesse quietanzata emesse da Tizio;
_) Verbale di mancata conciliazione
Luogo, Data,
Avv.
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(*) MEMENTO
1) Come dispone l’ art. 418 c.p.c. a pena di decadenza dalla domanda riconvenzionale medesima occorre, con apposita istanza contenuta nella stessa memoria di costituzione (da depositarsi almeno dieci gioni prima dell’udienza fissata, art. 416 c.p.c.), chiedere al giudice che a modifica del decreto di cui al secondo comma dell’ art. 415 c.p.c., pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell’udienza.