Memoria difensiva e appello incidentale
CORTE DI APPELLO DI _____________
Sezione lavoro
Nella causa di appello R.G. ____/_____, Presidente Dott. __________________, Relatore Dott. ____________, con udienza di discussione fissata per il giorno ________________, promossa da:
ALFA SPA
– appellante –
(Avv.________________________)
contro
BETA – appellato –
(Avv. ________________________)
MEMORIA DIFENSIVA E CONTESTUALE PROPOSIZIONE DI APPELLO INCIDENTALE ex art. 436 c.p.c.
nell’interesse di BETA, Cod. Fisc. ___________________________, residente in __________, via __________ n. __, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del presente atto, dall’ Avv. __________________________, Cod. Fisc. ________________________, il quale dichiara di ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec ___________________, n. di fax _________________, elettivamente domiciliato presso e nel di lui studio in ______________________, via ________________________, il quale si costituisce contestando in toto quanto ex adverso dedotto del quale ne chiede l’integrale rigetto svolgendo altresì appello incidentale.
Fatto
A seguito dell’improvvisa interruzione del rapporto di agenzia in essere con ALFA SPA, con ricorso in data ____________ BETA conveniva quest’ultima avanti il Tribunale di ____________, Sezione lavoro, per ivi sentirla condannare al pagamento delle seguenti somme ciascuna per il titolo indicato:
euro __________ a titolo di indennità di mancato preavviso;
euro __________ a titolo di indennità di scioglimento;
euro __________ a titolo di residue provvigioni.
Con sentenza n.____/____ depositata in data ___________ il Tribunale di __________, in parziale accoglimento del ricorso, condannava ALFA spa al pagamento delle seguenti somme:
euro __________ a titolo di indennità di mancato preavviso;
euro __________ a titolo di indennità di scioglimento;
rigettando la domanda in punto alle residue provvigioni in quanto non provata.
Con ricorso depositato in data __________ e notificato unitamente a pedissequo provvedimento di fissazione di udienza, parte appellante ALFA spa impugnava la sentenza pronunciata dal Tribunale di __________ che la vedeva soccombente nella causa di lavoro promossa nei di lei confronti da BETA, svolgendo contestuale istanza di sospensione della esecuzione della sentenza impugnata, rigettata con ordinanza in data __________.
Assumeva parte appellante l’ingiusto rigetto della <<domanda di reiezione delle domande avversarie, avendo il giudice di primo grado considerato solo alcuni fatti e documenti, ignorandone altri assai rilevanti, senza fornire alcuna motivazione in ordine a tali omissioni, avendo evitato una approfondita disamina logica e giuridica delle questioni da noi sollevate che, se considerate avrebbero portato ad un esame più approfondito e critico delle questioni sollevate il che avrebbe condotto con molta probabilità ad un convincimento ben diverso del giudice>>.
Sulla scorta di ciò parte appellante, dopo una disamina dei singoli motivi di impugnazione, concludeva quindi chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto, in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande del ricorrente.
Diritto
Quanto affermato e dedotto da controparte nel proprio ricorso introduttivo del presente giudizio deve ritenersi infondato in fatto ed in diritto per le seguenti ragioni.
1) In punto all’accoglimento della domanda di pagamento dell’indennità di mancato preavviso.
Correttamente la sentenza impugnata ha riconosciuto a BETA il diritto al pagamento dell’indennità di mancato preavviso, avendo la preponente ALFA SPA illegittimamente operato il recesso dal rapporto di agenzia in corso con effetto immediato e senza la concessione del prescritto periodo preavviso.
Modalità di recesso che viene giustificata da parte preponente sulla scorta della ricorrenza di una giusta causa individuata nel fatto che non era stato raggiunto il budget di vendita previsto al punto ___ del contratto di agenzia.
Si tratta, però, di una circostanza che non è stata mai contestata dalla società convenuta nel corso del rapporto avendo anzi la stessa appellante riconosciuto in più occasioni la fattività di BETA (v. testimonianza Tizio).
Nè tantomeno si tratta di una circostanza contestata in occasione del recesso da parte di ALFA spa dal contratto di agenzia.
Solo in occasione della sua costituzione avanti avanti il Giudice di Primo grado parte appellata ha appreso che il recesso immediato trovava il proprio fondamento in una giusta causa ben determinata.
Giusta causa che, si ripete, non traspare minimamente dal contenuto della lettera di recesso del _________(doc. ___) dove si affermava: “Dopo aver attentamente analizzato i risultati ottenuti durante il nostro rapporto di collaborazione dobbiamo constatare che il loro mediocre ammontare non giustifica il prosieguo dello stesso. Pertanto con decorrenza immediata, Vi comunichiamo la revoca del Mandato di agenzia conferitoVi in data ___________”.
Il che ha portato ad una preclusione per la preponente di opporre, nel corso del giudizio, tali fatti, con la conseguenza che il recesso dal contratto di agenzia, così come operato da ALFA spa, deve considerarsi un semplice recesso senza preavviso ( e senza giusta causa) attuato nel mancato rispetto dell’art. 1750 c.c.
Orientamento, questo, seguito dalla giurisprudenza di merito e da quella di legittimità le quali, sul punto della necessaria ricorrenza della contestazione immediata di una giusta causa anche con riferimento al rapporto di agenzia, hanno più volte affermato il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria (v. Cass.______)
Senza rinunciare a quanto sopra detto, in ordine al merito delle contestazioni ex adverso sollevate si rileva comunque la loro infondatezza, insussistenza non avendo fornito parte convenuta adeguata prova al riguardo e trattandosi comunque si contestazioni superate sulla scorta di quanto viene precisato al qui di seguito punto 1.1.)
1.1) Sulla contraddittorietà tra l’ ex adverso sostenuto recesso per giusta causa ed il documento 3) fascicolo ricorrente
Se effettivamente quello tenuto dall’agente fosse stato un comportamento inadempiente ad obblighi contrattuali, come tale legittimante un recesso per giusta causa, ciò si porrebbe in netto ed evidente contrasto con quanto emerge dalla lettera di ALFA spa del ________ (e relativo allegato) dove si specificano e si riconoscono le indennità di spettanza dell’agente (indennità suppletiva di clientela ed indennità di mancato preavviso) (doc. ___ fascicolo ricorrente).
Indennità che non sarebbero dovute se effettivamente si fosse trattato di un recesso per giusta causa.
Ciò sta quindi a significare che quello operato dalla preponente non era certamente un recesso per giusta.
Tale lettera assume dunque il significato di un vero e proprio riconoscimento di debito della società convenuta o, comunque, di conferma della insussistenza di un qualsiasi inadempimento riferibile all’agente.
2) sul diritto dell’agente all’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.
L’art. 1751 c.c. subordina il riconoscimento all’agente del diritto all’indennità di cessazione del rapporto alla ricorrenza di precisi presupposti: 1) che l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; 2) il pagamento di tale indennità sia equo tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
Quanto all’incremento della clientela si è dimostrato nel corso del giudizio di primo grado che l’agente ha acquisito nuovi clienti.
All’inizio del rapporto i clienti nella zona di competenza dell’agente erano ______, divenuti poi _______ alla data della sua cessazione (come emerge dal doc. ___ fascicolo ricorrente I° grado).
A ciò poi aggiungasi che il fatturato è passato dagli iniziali euro _______ euro ad euro _________ dell’anno _____, ad euro _______ dell’anno, ad euro _______ dell’anno ______.
Ragione questa per cui si giustifica ampiamente il diritto dell’agente alla indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. anche considerando provato il fatto che i clienti esistenti e/o acquisiti (ma si veda anche la testimonianza resa dal direttore alle vendite sig. ________) hanno confermato di avere continuato ad acquistare prodotti dall’azienda preponente successivamente all’intervenuta cessazione del rapporto di agenzia.
Risultati, quelli conseguiti dall’agente, che portano a far ritenere come giusta ed equa la quantificazione dell’indennità di cessazione ex art. 1751 c.c. nella sua misura massima di euro __________ – anche alla luce delle provvigioni che l’agente perde – come riconosciuta dal Giudice di prime cure recependo così l’orientamento della Corte di Giustizia espresso con la sentenza 23.3.2006 fatto proprio dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia 3.10.2006 n. 21309.
Ragioni tutte, queste, che inducono a far ritenere come infondato in fatto ed in diritto il proposto ricorso in appello con conseguente conferma della sentenza di I° grado riformata, in parte qua, sulla scorta del qui azionato appello incidentale
SULL’ APPELLO INCIDENTALE
La sentenza di I° grado accogliendo parzialmente il ricorso proposto da BETA – in punto all’indennità di mancato preavviso ed all’indennità di scioglimento – ha rigettato la domanda con la quale il ricorrente chiedeva altresì il riconoscimento delle provvigioni per euro _______ <<non avendo l’agente precisato i fatti costitutivi del suo diritto e, in particolare i dati identificativi e quantitativi, né provato il buon fine degli affari>>.
Avverso tale punto della decisione parte appellata propone appello incidentale sulla scorta dei seguenti
MOTIVI
Il Giudice di prime cure non ha tenuto conto della lettera del __________ (doc. ___ fascicolo ricorrente – appellato) con la quale la ditta preponente ALFA spa riconosceva espressamente come dovute all’agente le provvigioni per un ammontare pari ad euro _________.
Stante l’indubbio carattere confessorio e comunque di riconoscimento del debito di tale dichiarazione, palese è quindi il diritto di BETA al pagamento della somma di euro __________.
P.Q.M.
Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di __________, Sezione Lavoro, contrariis reietis,
Nel merito
Rigettare l’appello proposto dalla società ALFA spa avverso la sentenza n. ____/____ pronunciata dal Tribunale di ________, Sezione Lavoro;
In punto all’Appello Incidentale,
Riformare in parte qua la sentenza n. ____/_____ pronunciata dal Tribunale di ______, Sezione lavoro, confermandola nel resto, in virtù dell’appello incidentale qui proposto con conseguente condanna dell’appellante spa al pagamento in favore di BETA delle residue provvigioni pari ad euro _____________.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Dichiarazione di valore
Ai fini della dichiarazione di valore si dichiara che il presente procedimento ha un valore di euro ____________ ed è assoggettato ad un contributo unificato di euro ______________
Si allega:
1) Copia conforme ricorso in appello e pedissequo provvedimento di fissazione di udienza.
Si richiamano i documenti ed atti già prodotti con la costituzione in punto alla ex adverso istanza di sospensione della esecuzione della sentenza e, precisamente:
1) Copia conforme sentenza di primo grado notificata;
2) Fascicolo di primo grado
Luogo, data ______
Avv.