Scioglimento consensuale e patto di non concorrenza

SCRITTURA PRIVATA (*)

– premesso:

– che con contratto di agenzia concluso in data ————- BETA veniva incaricato da ALFA di promuovere affari in qualità di agente di commercio;

– che con lettera in data ————- ALFA recedeva dal rapporto di agenzia il quale, nel rispetto del periodo di preavviso, cessava definitivamente in data ————-;

– che ai sensi dell’art. —) del contratto di agenzia BETA è obbligato a non esercitare, per un anno successivo all’intervenuto scioglimento del contratto, attività di agente di commercio per i medesimi prodotti e le medesime zone a favore di terzi e comunque, per lo stesso periodo, è impegnato a non prestare attività lavorativa o a rivestire la qualità di socio o amministratore a favore di ditte concorrenti di ALFA;

– che è intenzione delle parti risolvere consensualmente il patto di non concorrenza di cui all’art. —) con conseguente cessazione degli effetti ad esso collegati; ciò premesso, da intendersi come parte integrante del presente accordo, si conviene quanto segue:

1) Le parti consensualmente sciolgono il patto di non concorrenza di cui all’ art. —) del contratto di agenzia concluso in data ————- tra ALFA e BETA e cessato in data ——;

2) Per effetto dello scioglimento consensuale del patto di non concorrenza cessano gli obblighi di non concorrenza del sig. BETA nei termini indicati dall’art. —) a far data dal ————-;

3) In virtù dello scioglimento consensuale del patto di non concorrenza viene meno l’obbligo di ALFA di corrispondere a BETA l’ indennità di non concorrenza nei termini di cui all’art. 1751 bis c.c. e di cui agli AEC vigenti, formulando comunque il sig. BETA espressa rinuncia a detta indennità che viene accettata da ALFA

Luogo e data,

ALFA

BETA

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*) Onde sgombrare il campo da eventuali successive contestazioni ex art. 2113 c.c. opportuna si rivela la formalizzazione di detto accordo avanti la competente commissione di conciliazione delle Controversie Individuali di Lavoro (art. 410 e 411 c.p.c.)