Scioglimento consensuale

Accordo di scioglimento consensuale del rapporto di agenzia

Premesso che:

– tra Alfa s.p.a. (PREPONENTE) e Beta (AGENTE) è stato concluso un contratto di agenzia in data………………

– è intenzione delle parti addivenire ad una risoluzione consensuale del rapporto; ciò premesso si conviene quanto segue.

1) A far data dal ……………. il rapporto di agenzia di cui al premesso si scioglierà per comune volontà delle parti con conseguente immediata cessazione degli effetti;

2) La PREPONENTE provvederà al pagamento all’ AGENTE delle provvigioni maturate alla data di cessazione del rapporto nonchè al pagamento delle provvigioni relative agli affari promossi dall’AGENTE entro tale data semprechè gli stessi siano andati a buon fine;

3) Il pagamento delle provvigioni di cui al punto 2) avverrà trimestralmente;

4) La PREPONENTE provvederà al pagamento della indennità di cessazione nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva come previsto dal contratto di agenzia (1) (2)

5) Entrambe le parti rinunciano al periodo di preavviso ed alla corrispondente indennità sostitutiva.

6) L’AGENTE sarà tenuto alla restituzione di tutto il materiale consegnato dalla PREPONENTE per l’esecuzione dell’incarico.

Luogo, data,…………….

La PREPONENTE

L’ AGENTE

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1) Si deve ritenere che la cessazione consensuale del rapporto non esclude il diritto dell’agente alla relativa indennità come confermato dall’ art. 1751 c.c.

2) In questo accordo si è scelto di determinare l’indennità di cessazione ai sensi della disciplina collettiva. Occorre però considerare che una tale determinazione non mette al riparo la preponente da eventuali richieste avanzate dall’agente di rideterminazione dell’indennità ai sensi dell’ art. 1751 c.c.