Provvigione (Modello 1)
*) Provvigioni
Quale compenso per lo svolgimento della propria attività di promozione, l’AGENTE avrà diritto a ricevere una provvigione, che gli verrà corrisposta dal PREPONENTE nei casi indicati dall’art. 1748 cod. civ. (1) e nella seguente misura:
– sulle vendite all’ingrosso ….. %
– sulle vendite al dettaglio …. %
– sulle vendite alla GD / DO ….%
Resta inteso che per alcuni clienti legati alla PREPONENTE da particolari accordi commerciali o per i quali la PREPONENTE ha fissato o, comunque, intenda fissare speciali condizioni di vendita, potrà essere di volta in volta stabilita, ed in ogni caso preventivamente comunicata all’ AGENTE, la diversa misura percentuale delle provvigioni a questi spettanti.
In ogni caso, l’AGENTE avrà diritto alla provvigione dal momento e nella misura in cui la PREPONENTE avrà incassato l’intero corrispettivo previsto a suo favore dall’ordine ricevuto grazie all’operato dell’AGENTE.
Quale che sia la misura percentuale della provvigione, questa sarà calcolata sul prezzo effettivo incassato dalla PREPONENTE in relazione a ciascun ordine acquisito dall’AGENTE ed al netto, quindi, di tutte le eventuali spese accessorie, di trasporto, di imballo, spese di incasso, somme che i clienti trattenessero al momento dell’incasso, I.V.A., ecc.
Resta inteso che il prezzo si intende effettivamente incassato:
– in caso di pagamento in contanti o a mezzo bonifico bancario o assegni circolari, nel mese stesso in cui è avvenuto l’incasso;
– in caso di pagamento a mezzo di ricevuta bancaria o tratte, dopo ….. (………) giorni dalla data di scadenza di tali effetti;
– in caso di pagamento a mezzo di assegno bancario, dopo ….. (………) giorni dalla data dell’incasso dell’assegno.
Sul prezzo netto di vendita, come sopra indicato, la PREPONENTE riconoscerà all’AGENTE le suindicate provvigioni. LA PREPONENTE effettuerà la liquidazione delle provvigioni nel modo seguente:
– entro il quindicesimo giorno successivo ad ogni trimestre sarà inviato all’AGENTE l’elenco delle forniture effettuate nel trimestre precedente ed il conteggio delle provvigioni maturate nel medesimo periodo;
– il pagamento delle provvigioni maturate ed esigibili verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della corrispondente fattura emessa dall’AGENTE.
Resta inteso che, trascorsi 30 (trenta) giorni dall’invio del conteggio all’AGENTE senza alcuna osservazione da parte di questi, tale conteggio si intenderà da questi senz’altro accettato.
LA PREPONENTE si riserva la facoltà di modificare in corso di rapporto la misura del trattamento provvigionale, fermo quanto previsto dal disposto dalla vigente normativa collettiva (2).
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*) Inserire il numero progressivo della clausola
Memento:
1) L’art. 1748 c.c. prevede “Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito. L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E’ nullo ogni patto più sfavorevole all’agente. L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
2) v. l’art. 2 degli AEC del 2002
