Prova – Durata del contratto – Preavviso

) Prova – Durata del contratto – Preavviso

L’incarico è conferito per un periodo di prova di 6 mesi, periodo entro il quale è facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto senza alcun obbligo di preavviso o di pagamento di indennità di qualsivoglia natura.

Qualora al termine del periodo di prova il presente contratto non sia stato fatto cessare da una delle parti a mezzo lettera raccomandata A.R., lo stesso si intenderà a tempo indeterminato.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente contratto previa disdetta da comunicarsi all’altra Parte a mezzo lettera raccomandata A.R. nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal vigente dell’A.e.c.

Le parti convengono che il periodo di preavviso decorrerà dalla data di effettiva ricezione da parte dell’Agente della comunicazione di recesso ed avrà scadenza il giorno di calendario corrispondente al termine del preavviso, come sopra determinato.

Ove ciascuna delle parti, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, dovrà corrispondere all’altra parte, in sostituzione del preavviso, un’indennità calcolata ai sensi del sopra citato A.e.c.

La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso, può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Il presente contratto sostituisce qualsiasi altra precedente convenzione verbale o scritta in materia