Esclusiva (Deroga bilaterale)
*) Esclusiva.
Nella zona geografica di cui al punto ….) e con riferimento ai prodotti di cui al presente contratto, la PREPONENTE potrà avvalersi, oltre all’AGENTE, di altri agenti e/o procacciatori.
Sugli affari promossi da costoro come anche sugli affari conclusi direttamente dalla PREPONENTE l’AGENTE non avrà diritto ad alcuna provvigione.
L’ AGENTE, a sua volta, potrà esercitare, sia direttamente che indirettamente, nella zona geografica di cui al punto ….), attività promozionale per conto di aziende concorrenti con la PREPONENTE.
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*) Inserire il numero progressivo della clausola
Memento:
1) L’esclusiva rappresenta un elemento naturale del contratto di agenzia operativa anche in assenza di una espressa previsione contrattuale. In quanto elemento naturale e non essenziale l’esclusiva può essere derogata dalle parti.
2) per la regolamentazione legislativa v. art. 1743 c.c.