Divieto subagenzia (Modello 2)

*) Divieto di subagenzia

L’AGENTE non potrà farsi assistere da subagenti se non previo consenso scritto del PREPONENTE. In caso di consenso da parte del PREPONENTE alla nomina di subagenti, questi avranno rapporti direttamente con l’AGENTE, esclusivamente nei confronti di quest’ultimo maturando diritti ed assumendo obbligazioni, restando esclusa qualsiasi interferenza con il PREPONENTE che resta sin d’ora sollevato da ogni responsabilità ed obbligo anche in via solidale con l’AGENTE derivante dall’operato di detti subagenti. I subagenti dovranno comunque essere iscritti al Ruolo agenti e Rappresentanti di commercio.

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*) Inserire il numero progressivo della clausola