Conclusione, esecuzione e buon fine dell’affare
*) Conclusione, esecuzione e buon fine dell’affare
Le parti convengono che:
(a) l’affare deve considerarsi concluso al momento in cui la proposta d’ordine trasmessa all’AGENTE sia accettata dalla PREPONENTE anche attraverso la sua esecuzione.
(b) il buon fine dell’affare coincide con il pagamento della fornitura da parte del cliente.
(c) nel caso di mancato buon fine dell’affare la PREPONENTE si riserva la facoltà di svolgere le opportune azioni legali nei confronti del cliente inadempiente senza che l’AGENTE possa vantare alcun diritto a titolo di provvigioni e/o risarcimento e/o indennità nel caso in cui la PREPONENTE medesima decida a suo insindacabile giudizio di non adottare le indicate iniziative legali.
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*) Inserire il numero progressivo della clausola