CONTRATTO DI AGENZIA CON AGENTE GENERALE (Modello 2)
MANDATO DI AGENTE GENERALE (* vedi note esplicative in calce)
Facendo seguito alle intercorse trattative, premesso:
– che la società …………………………., con sede in ……….., via …………….. n. …, P.IVA ………………., Cod. Fisc. …………………………., REA …….., CCIAA di …………………………., in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. …………………………., di seguito denominata PREPONENTE, nell’ambito dei programmi di ristrutturazione e revisione della propria politica commerciale, è intenzionata a organizzare la propria rete di vendita nominando un Agente Generale, con funzioni di organizzazione e direzione dell’attività degli agenti;
– che intende nominare quale proprio Agente Generale il Sig. /la Società …………………………., residente / con in sede in …………………………., via ………………….., Cod. Fisc…………………….., Partita IVA ………………………, iscritto al Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio presso la C.C.I.A.A. di …………………………., al numero ……………… a norma della l. 205/85 e successive modifiche, di seguito denominato AGENTE GENERALE;
– che il Sig. /la Società …………………………., intende accettare, assumendo così l’incarico di coordinamento ed organizzazione dell’attività di altri agenti nell’ambito della zona di sua competenza;
– tutto ciò premesso la società ………………………… nomina AGENTE GENERALE il sig. / la Società ……………………………., che accetta, per la zona quale sottoindicata alle condizioni di seguito riportate.
che regoleranno, ad ogni effetto ed in via esclusiva, i rapporti tra codesta Società/sig………….. (qui di seguito AGENTE GENERALE) e la scrivente Società.
Il mandato viene conferito intuitus personae in relazione alla dichiarata capacità professionale del AGENTE GENERALE, con espresso divieto di cederlo, in tutto o in parte, ovvero di conferirlo a terzi o in società, senza preventiva autorizzazione scritta della PREPONENTE.
Il presente accordo sostituisce ogni diverso accordo tra le parti, ditalchè, in futuro, i rapporti con la PREPONENTE saranno da questo esclusivamente disciplinati.
L’ AGENTE GENERALE dovrà osservare scrupolosamente tutta la normativa in materia fiscale e tributaria nonché ogni altra norma emanata o emananda, autorizzando fin d’ora la PREPONENTE a rivalersi nei suoi confronti qualora la PREPONENTE medesima dovesse sostenere oneri o sanzioni comunque dipendenti dalla suddetta inosservanza.
1) PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante della presente proposta e debbono intendersi qui integralmente trascritte.
2) OGGETTO DEL MANDATO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
L’incarico viene conferito all’AGENTE GENERALE affinchè lo stesso, con serietà, coscienza professionale e metodicità, con indipendenza ed autonomia, salvo osservare le direttive e norme emanate ed emanande dalla PREPONENTE, promuova ed incrementi le vendite dei prodotti quali indicati nella clausola 4) che segue, nei confronti dei clienti indicati nella clausola 5) di cui infra, e ciò anche mediante l’opera di sovraintendenza e coordinazione degli altri Agenti della PREPONENTE operanti nella zona di competenza.
In particolare l’AGENTE GENERALE dovrà:
– coordinare, controllare e dirigere (nei limiti di cui al Mandato di Agenzia intercorrente tra la PREPONENTE e gli Agenti) l’attività degli Agenti che operano nella zona di Sua competenza;
– affiancare gli Agenti nelle visite alla clientela, al fine di trasmettere agli stessi il proprio know how professionale e di verificarne l’operato;
– accertare la regolare esecuzione del mandato da parte degli Agenti, ed il rispetto delle direttive impartite dalla PREPONENTE o dallo stesso AGENTE GENERALE, visitando, autonomanente la clientela;
– individuare e selezionare possibili clienti, indicandoli agli Agenti affinchè questi, nell’ambito dello incarico ricevuto dalla PREPONENTE, diano corso al all’obbligo di promuovere affari di vendita contemplati dai propri mandati ;
– essere il principale interlocutore tra la PREPONENTE, la clientela e gli Agenti della zona di competenza, raccogliendo ogni informazione utile per la PREPONENTE medesima e gli Agenti;
– verificare la solvibilità dei clienti proposti dagli Agenti, assumendo ogni e più opportuna iniziativa per un puntuale adempimento dei contratti, rispondendone direttamente nei confronti della PREPONENTE;
– compiere ogni attività ritenuta idonea pur coordinando ed ottimizzando l’attività degli Agenti, affinchè questi raggiungano l’assegnato di vendita di cui ai propri mandati;
– relazionare la Direzione Commerciale della PREPONENTE sugli aspetti più significativi e qualificanti della Gestione di competenza, fornendo valutazioni ed avanzando, se necessario, proposte sulle iniziative da prendere .
3) ESCLUSIVA DIVIETO DI VENDITA
E’ fatto divieto all’ AGENTE GENERALE di rappresentare direttamente, indirettamente e/o per interposta persona, in forma autonoma ovvero in forma subordinata, prodotti e aziende comunque in concorrenza con la PREPONENTE; l’ AGENTE GENERALE, quindi, non potrà assumere incarichi, neppure saltuari, di vendita di prodotti comunque in concorrenza con quelli della PREPONENTE.
Viene fatto inoltre obbligo all’ AGENTE GENERALE di segnalare alla PREPONENTE, a scopo informativo, ogni impegno di vendita per altre aziende e cioè sia per impegni in corso alla stipula del presente contratto, che per quegli altri che dovesse assumere nel corso del rapporto.
E’ fatto altresì divieto all’ AGENTE GENERALE di svolgere direttamente o indirettamente o per interposta persona attività commerciale in proprio, contrastanti con gli interessi della PREPONENTE (1).
4) PRODOTTI
L’Agente Generale si impegna a promuovere ed a incrementare la vendita dei prodotti della PREPONENTE che siano contemporaneamente:
– indicati nell’allegato sub 1);
– contraddistinti con il marchio d’ impresa ……………………………… della PREPONENTE.
Sono, esclusi dal Mandato :
– tutti i prodotti della PREPONENTE recanti il marchio d’impresa ………………………………, ma non indicati nell’allegato sub 1) di cui sopra;
– tutti i prodotti uguali o similari a quelli recanti il marchio ……………………… e oggetto del presente contratto, commercializzati però dalla PREPONENTE con marchi diversi .
Qualora la PREPONENTE, a suo insindacabile giudizio, per le scelte di produzione o di politica commerciale, restringesse la gamma dei propri prodotti ovvero di quelli contraddistinti con il marchio in oggetto, all’AGENTE GENERALE non spetterà alcun indennizzo.
Il rapporto di Agenzia, peraltro, continuerà per i restanti prodotti, alle medesime condizioni qui previste se la PREPONENTE producesse in futuro, o ponesse comunque in commercio, prodotti pur con marchio ………………………. diversi da quelli elencati al sub 1) (anche se destinati a sostituire tali ultimi prodotti), o adottasse uno o più marchi di Impresa in aggiunta al marchio indicato sempre al sub 1) per contraddistinguere i prodotti in oggetto.
Sarà in ogni caso facoltà puramente discrezionale della PREPONENTE stessa estendere a tali nuovi prodotti e/o marchi il presente incarico (con conseguente obbligo per l’ AGENTE GENERALE di accettarlo), ovvero provvedere nel modo che riterrà opportuno, senza che, in difetto, l’ AGENTE GENERALE possa avanzare pretese di sorta.
5) CLIENTELA
- A) La clientela con cui l’ AGENTE GENERALE deve promuovere la conclusione degli affari è costituita da commercianti in possesso di licenza di vendita al dettaglio e/o all’ingrosso, con sede nella Zona assegnata all’ AGENTE GENERALE, che acquistino i prodotti oggetto del presente Mandato, per rivenderli a terzi. L’AGENTE GENERALE non può, invece, concludere contratti con clienti diversi da quelli sopra indicati, salva espressa, preventiva autorizzazione della PREPONENTE.
E’ comunque espressamente vietata la vendita a privati ed a dipendenti della PREPONENTE.
- B) I clienti devono essere scelti tra quelli ben qualificati nel settore e devono altresì essere di importanza e numero tali da assicurare, nella zona assegnata all’AGENTE GENERALE, una presenza di tutti i prodotti oggetto dell’incarico, che permetta una vendita proporzionata alle capacità di assorbimento del mercato per ciascun prodotto.
- C) I clienti devono possedere gli usuali requisiti di idoneità commerciale e sicurezza finanziaria. I rapporti instaurati devono essere conformi alle direttive generali e specifiche impartite dalla PREPONENTE. In ogni caso all’AGENTE GENERALE, prima di iniziare rapporti di affari con clienti, deve sempre assumere, a proprie cura e spese, informazioni complete, nonché controllare che la ragione sociale comunicata sia conforme a quella depositata presso la locale Camera di Commercio, verificando la capacità di chi tratta ad impegnare la città o la società.
All’AGENTE GENERALE è fatto obbligo, sempre a proprie cura e spese, di rinnovare periodicamente le informazioni sui clienti informando tempestivamente e per iscritto, la PREPONENTE su ogni fatto che possa risultare rilevante (2).
I clienti organizzati in centri di acquisto (come meglio specificato all’art. 7 che segue) nonché gli esportatori abituali (di cui al successivo art.8) saranno soggetti ad un’apposita, specifica disciplina dettata dalle clausole 7 e 8 sopra citate.
6) ZONA
All’AGENTE GENERALE vengono assegnate (salvo quanto in appresso e quanto disposto dalle clausole 7 e 8 che seguono), le zone di influenza ed i territori di cui ai Comuni e le Province indicate nell’allegato sub 2), che sottoscritto dalle parti viene a far parte integrante del presente accordo.
La PREPONENTE si riserva la facoltà di estendere o ridurre la zona assegnata ai sensi dell’art. 2 del vìgente A.E.C. Industria
All’AGENTE GENERALE è fatto tassativo divieto di sconfinare dalla zona assegnategli.
Nella zona di competenza dell’AGENTE GENERALE opereranno anche altri Agenti della PREPONENTE.
Da parte sua la PREPONENTE, fatto salvo quanto sopra previsto, userà tutta la sua influenza onde evitare, per quanto possibile, sconfinamenti da parte di Agenti di altre zone.
Sugli affari conclusi dagli Agenti legittimamente operanti nella Sua zona, competeranno all’AGENTE GENERALE le provvigioni determinate ai sensi deLL’art. 13 che segue.
7) CENTRI DI ACQUISTO ED INTERMEDIARI NELL’ACQUISTO
L’ AGENTE GENERALE dichiara di essere a conoscenza (ed accetta, senza eccezioni di sorta) del fatto che esistono fenomeni di stabile intermediazione negli acquisti, costituiti da:
– organizzazioni con più punti vendita dislocati in diversi comuni e province;
– centri di acquisto, o similari, che riforniscono i commercianti propri consociati (pur con sedi in diverse città rientranti in zone diverse), nel cui nome e/o interesse agiscono.
Prende atto l’ AGENTE GENERALE, ed accetta, che la provvigione per dette vendite (nella speciale misura fissata nell’allegato sub 4) per ciascun centro d’acquisto) venga riconosciuta in via esclusiva all’Aqente della zona nella quale ricade, a fini fiscali, della ditta o società intermediaria (domicilio fiscale valido per la fatturazione ) .
Ciò varrà anche nell’ipotesi in cui consegna della merce venga effettuata dalla PREPONENTE in una sede diversa rispetto a quella fiscale, ovvero ed anche direttamente ai singoli associati e/o punti vendita. Nulla, dunque, per queste vendite e consegne l’AGENTE GENERALE potrà avere a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione o causa nei confronti della PREPONENTE e/o degli altri Agenti.
L’AGENTE GENERALE tuttavia, e senza pretendere alcun corrispettivo particolare, si obbliga a visitare regolarmente i punti vendita situati nella propria zona, anche se gli stessi venissero riforniti da Centri di acquisto con sede anche in zone diverse, così come si obbliga a consentire che gli stessi punti vendita possano venir visitati (a richiesta della PREPONENTE) dagli Agenti nella cui zona ha sede il Centro di acquisto corrispondente.
8) ESPORTATORI ABITUALI
L’ AGENTE GENERALE dichiara altresì di essere a conoscenza (ed accetta, senza eccezioni di sorta) che esistono organizzazioni e imprese che effettuano i propri acquisti direttamente presso la PREPONENTE per poi esportare all’estero i prodotti.
Prende atto l’AGENTE GENERALE ed accetta, che nessun diritto alla provvigione per dette vendite gli verrà riconosciuto anche se l’esportatore abituale ha la propria sede, ai fini fiscali, nella zona di pertinenza e dunque in tale zona viene fatturata la merce. A scopo meramente esemplificativo, nell’allegato 5 vengono indicati gli esportatori abituali con sede nella zona dell’AGENTE GENERALE.
9) QUOTE DI VENDITA – LIMITI DI AFFIDAMENTO
- A) All’inizio di ciascuna campagna di vendita saranno fissate le quote di assegnazione, in armonia con le possibilità di assorbimento della zona assegnata e le disponibilità produttive dell’Azienda.
Poiché l’AGENTE GENERALE ha l’incarico di coordinare ed ottimizzare l’attività degli altri Agenti operanti nella sua zona di competenza, ed altresì la facoltà di promuovere direttamente le vendite, le quote di vendita ad esso assegnate sono comprensive anche delle quote degli altri Agenti della PREPONENTE, dell’operato dei quali l’AGENTE GENERALE dovrà rispondere direttamente. Il rispetto delle quote di vendita da parte dell’AGENTE GENERALE si intende vincolante ad ogni effetto, dimodochè l’inadempimento dell’Agente comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’ art. 1456 c.c.
- B) Sarà facoltà della PREPONENTE indicare per singoli clienti o per intere categorie di clienti, i limiti di affidamento. In tal caso sarà fatto divieto all’AGENTE GENERALE di promuovere con detti clienti affari di vendita oltre il limite di affidamento assegnato; ferma in ogni caso la personale e solidale responsabilità dell’AGENTE GENERALE per il puntuale pagamento di quanto consegnato ai clienti, senza previa autorizzazione scritta della PREPONENTE, oltre il limite dell’affidamento.
10) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Nello svolgimento dell’incarico l’AGENTE GENERALE agirà in modo autonomo, essendo reciproco intendimento e ferma volontà delle parti escludere comunque la formazione di un rapporto di lavoro subordinato.
La PREPONENTE, in ogni caso, al solo fine di assicurare nella zona costante uniformità operativa ed una migliore penetrazione commerciale, avrà il diritto di impartire all’AGENTE GENERALE, tenuto peraltro conto della sua autonomia operativa, le necessarie istruzioni e/o gli opportuni consigli.
L’AGENTE GENERALE potrà avvalersi di collaboratori, restando la PREPONENTE del tutto estranea, anche sotto il profilo degli oneri sociali, ai rapporti con gli stessi instaurati.
Resta comunque ferma la diretta ed esclusiva responsabilità dell’AGENTE GENERALE nei confronti della PREPONENTE.
Nell’espletamento dell’incarico l’AGENTE GENERALE deve attenersi rigorosamente a tutte le norme, ai regolameli ti, alle procedure, alle istruzioni emanate dalla PREPONENTE.
L’AGENTE GENERALE fornirà periodicamente alla PREPONENTE informazioni sulle condizioni del mercato della propria zona, fornendo, altresì, tutte le informazioni utili e/o necessarie per valutare la convenienza dei singoli affari (3).
L’AGENTE GENERALE visiterà periodicamente la clientela, operando altresì per attuarne l’ampliamento. Dovrà rispondere alla corrispondenza, alle circolari, ai questionari della PREPONENTE con tutta sollecitudine. Dovrà partecipare alle riunioni indette, anche in sede , dalla PREPONENTE.
Dovrà infine prestare la propria collaborazione alle indagini promosse dalla PREPONENTE ed alle azioni promozionali e a tutte le eventuali altre iniziative similari.
11) ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI – PREZZI DI VENDITA
L’AGENTE GENERALE assumerà le commissioni utilizzando in via esclusiva i moduli predisposti e consegnati dalla PREPONENTE, con la clausola “salvo approvazione della casa” .
La PREPONENTE, anche in relazione al suo potenziale produttivo, all’organizzazione distributiva, alla politica commerciale, alle vendite già effettuate, si riserva di dare o no l’approvazione senza che l’AGENTE GENERALE, in caso di mancata approvazione, possa avanzare reclami o accampare diritti.
L’AGENTE GENERALE dovrà attenersi ai prezzi di listino vigenti ed alle condizioni generali e particolari emanate di volta in volta dalla PREPONENTE.
L’AGENTE GENERALE non avrà facoltà di concedere dilazioni, sconti, ribassi, non previsti nei listini prezzi e nelle condizioni generali e/o particolari di vendita.
12) RISCOSSIONI
- A) E’ fatto obbligo all’AGENTE GENERALE (salva diversa previsione delle modalità di pagamento nelle condizioni generali di vendita indicate dalla PREPONENTE) di riscuotere per conto della PREPONENTE medesima, con rimessione delle somme riscosse improrogabilmente entro ……. giorni dall’avvenuta riscossione.
All’AGENTE GENERALE non è consentito di concedere sconti o dilazioni non previste dalla PREPONENTE. L’AGENTE GENERALE non potrà sospendere per alcuna ragione i versamenti alla PREPONENTE, rinunciando fin d’ora ad operare compensazioni tra le somme incassate, per le quali è tenuto alla rimessa, ed eventuali somme verso le quali vanti pretese creditorie di qualsiasi natura.
- B) L’AGENTE GENERALE curerà, nel reciproco interesse delle parti, il buon fine degli affari, impegnando ogni opportuna influenza per ottenere, da parte della clientela, la puntualità nei pagamenti. Si prodigherà per la bonaria soluzione delle eventuali controversie che insorgessero con i clienti e per la salvezza dei crediti della PREPONENTE.
Tutto ciò senza alcun particolare compenso, neppure a titolo di rimborso spese.
13) PROVVIGIONI
- A) Per tutte le attività svolte, ivi comprese quelle di coordinamento, direzione e affiancamento di altri agenti e comunque per tutte le attività di cui al punto 2) del presente contratto, sugli affari, diretti ed indiretti, ed anche su quelli conclusi dagli altri Agenti legittimamente operanti nella zona di competenza dell’AGENTE GENERALE andati a buon fine ed inerenti esclusivamente ai prodotti ed ai clienti oggetto del presente contratto, (salvo quanto previsto per i Centri di acquisto e gli Esportatori abituali) verrà corrisposta a titolo di retribuzione e/o compenso la provvigione quale indicata nell’allegato sub 3) (4).
Nessun altro compenso e/o retribuzione anche di natura non provvigionale spetterà all’AGENTE GENERALE (4).
La misura delle provvigioni verrà confermata e/o modificata, di comune accordo, fra le parti, all’inizio di ciascun anno solare.
La provvigione verrà computata sul venduto al netto degli sconti, delle spese di trasporto, degli imballaggi e degli aggravi fiscali tutti.
Per l’incasso di crediti da parte dell’AGENTE GENERALE è previsto il supplemento di provvigione specificatamente indicato sempre nell’allegato sub 3). Le provvigioni maturate saranno liquidate alla fine di ogni trimestre e pagate all’AGENTE GENERALE entro 30 giorni dalla scadenza, con l’invio del relativo cento provvigioni, adempiute le formalità richieste dalle vigenti norme fiscali.
La PREPONENTE tuttavia provvederà ad addebitare all’AGENTE GENERALE le provvigioni liquidate tutte le volte in cui le merci ed i prodotti, regolarmente fatturati ai clienti, vengano successivamente a questi ultimi accreditate in conseguenza di resi non imputabili ad inadempimenti della PREPONENTE.
Per eventuali vendite speciali di prodotti, per i quali la PREPONENTE ritenga opportuno fissare condizioni che si differenziano dalle normali, la provvigione sarà fissata di volta in volta e comunicata all’AGENTE GENERALE:
– preventivamente ed unitamente alle condizioni di vendita, per gli affari promossi dall’Agente e/o dall’AGENTE GENERALE;
– successivamente, per gli affari conclusi dalla PREPONENTE senza l’opera dell’Agente e/o dell’AGENTE GENERALE. In tal caso la PREPONENTE è autorizzata a ridurre la provvigione ordinaria fino alla misura del ….. ( ……………), tenuto conto del minor prezzo applicato sul prodotto (nonché di ogni ulteriore condizione di maggior favore per il cliente), impegnandosi l’AGENTEGENERALE ad accettare preventivamente tale determinazione.
- B) Alcuna provvigione spetterà all’AGENTE GENERALE per le vendite effettuate direttamente dalla PREPONENTE ad Espostatori abituali, la cui sede legale o fiscale ricada nella zona di sua competenza.
- C) E’ confermato, avendolo l’ AGENTE GENERALE accettato senza riserve al punto 7, che per tutti gli acquisti effettuati da stabili organizzazioni di intermediazione (quali i Centri di acquisto facenti capo a rivenditori associati e/o consociati e/o organizzati), così come da Enti o Imprese con punti vendita o depositi in più zone del mercato nazionale, la provvigione competerà solo ed esclusivamente all’Agente (e conseguentemente all’AGENTE GENERALE) nella cui zona è la sede fiscale dell’intermediario che effettivamente ha acquistato la merce, indipendentemente dal luogo di consegna della stessa.
La misura della provvigione (che potrà anche essere diversa da quella base) nonché l’indicazione dei singoli intermediari e/o Centri di acquisto verrà effettuata con documento a parte, allegato sub a) al presente contratto .
Nessuna provvigione sarà dovuta all’AGENTE GENERALE per gli affari conclusi direttamente dalla PREPONENTE quei soggetti, pur aventi la propria sede nella zona dell’AGENTE GENERALE, i quali abbiano acquistato i prodotti contemplati dal presente mandato non al fine della rivendita, ma al fine di farne strenne od omaggi, a chiunque essi siano destinati.
(14) STAR DEL CREDERE
Le parti sin d’ora convengono di concordare, con riferimento a determinati affari di volta in volta previamente individuati prima della loro esecuzione da parte della PREPONENTE, la concessione di un’apposita garanzia da parte dell’AGENTE per il caso di inadempimento del cliente (5).
Tale garanzia, nel rispetto dell’indicata norma, sarà corrispondente alla provvigione percepita dall’AGENTE.
Nel caso di mancato raggiunto accordo circa la concessione della menzionata garanzia la PREPONENTE si riserva la facoltà di non dare esecuzione all’affare promosso dall’AGENTE senza alcun diritto di questi alla provvigione nel caso di mancata esecuzione.
15) DURATA DELL’ INCARICO. INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO
L’ incarico è a tempo indeterminato e potrà essere disdettato in qualunque momento da ciascuna delle parti mediante lettera raccomandata con il preavviso previsto dalla contrattazione collettiva vigente.
Per quanto riguarda l’indennità di fine rapporto, le parti si rimettono a quanto previsto dallacontrattazione collettiva (6).
15.1.) RESTITUZIONE DEL MATERIALE ALLA PREPONENTE
Alla cessazione del rapporto, per qualsivoglia ragione o causa, l’AGENTE GENERALE dovrà restituire tutto il materiale che gli è stato consegnato per l’esecuzione dell’incarico, e così, a titolo esemplificativo, il materiale pubblicitario, le circolari, le istruzioni, i prospetti e disegni, nonché la merce in deposito, salve diverse istruzioni della PREPONENTE, ecc.
16) SEGRETI E PATTO DI NON CONCORRENZA
L’AGENTE GENERALE si impegna a mantenere segreti, per tutta la durata del contratto e successivamente, i dati tecnici, l’esperienza operativa, le strategie di mercato, ed ogni altra informazione data o ricevuta dalla PREPONENTE in occasione dell’esecuzione del presente contratto.
L’AGENTE GENERALE, altresì, si obbliga durante il periodo di preavviso, a non intraprendere, in tutta o in parte della zona, attività in concorrenza con la PREPONENTE; e per lo stesso periodo a non stornare i clienti in nome proprio e/o in nome o per conto di terzi svolgenti una attività in concorrenza con quella della PREPONENTE.
17) FORMA DEL CONTRATTO – ALTRE NORME E SPESE
I rapporti tra la PREPONENTE e l’AGENTE GENERALE sono disciplinati esclusivamente da quanto quivi previsto: qualsiasi concessione o prassi che si discosti dalla disciplina sopra descritta non deve intendersi come modificatrice del rapporto contrattuale, che rimane disciplinato esclusivamente dal presente mandato. Qualsiasi deroga dovrà risultare da atto scritto.
Per quanto non espressamente convenuto in quest’atto, si richiamano le norme civili emanate o emanande e lo Accordo Economico Collettivo Industria in vigore.
Questo contratto sostituisce ed abroga qualsiasi altra precedente convenzione verbale o scritta.
18) FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia comunque riconducibile alla validità, interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione di questo mandato, è competente in via esclusiva il Foro di ……………….. (7)
19) NULLITÀ – CLAUSOLE NULLE
L’eventuale nullità di una o più clausole del presente contratto non incide sulla validità del contratto nel suo complesso.
20) DECORRENZA
II presente mandato decorre dal ………………..
La preponente L’Agente generale
NOTE ESPLICATIVE
1) L’ art. 1743 c.c., sul diritto di esclusiva, prevede che “il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro”.
2) V. art. 1746 c.c.
3) V. art. 1746 c.c.
4) V. art. 1748 c.c. In punto alla determinazione del compenso dell’Agente generale V. però anche la disciplina collettiva.
L’art. 6 (Provvigioni), AEC 20.3.2002 dispone che:
“Ai sensi dell’art. 1748 cod. civ., l’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l’operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento.
I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall’importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento.
Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L’obbligo di stabilire la provvigione separata di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l’agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento.
Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.
Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell’affare si effettui su accordo fra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne.
In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all’importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all’agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l’insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l’agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta.
La provvigione spetta all’agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.
L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, semprechè rientranti nell’ambito del mandato affidatogli.
Qualora la promozione e l’esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all’agente, che abbia effettivamente promosso l’affare, salvo diversi accordi fra le parti per un’equa ripartizione della provvigione stessa.
In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l’obbligo, per l’agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l’opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso.
L’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell’attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all’atto della cessazione del rapporto, l’agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell’arco di quattro mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l’agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato.Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell’agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell’attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell’affare”.
L’art. 4 (Provvigioni) dell’AEC 26.2.2002 dispone che:
“Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva nella zona affidatagli gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza il suo intervento, sempreché rientranti nell’ambito del mandato conferito.
L’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, o dopo la sospensione del contratto in caso di malattia e/o gravidanza, se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente, o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
Le parti convengono che l’agente avrà diritto alle relative provvigioni nei tempi e nei modi fissati dall’articolo 1748 cod. civ., che si intende integralmente ed inderogabilmente richiamato.
I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall’importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta concordati per condizioni di pagamento.
Quando la consegna della merce o la fornitura del servizio venga effettuata in una zona diversa da quella in cui è stato concluso l’affare, la provvigione compete all’agente che abbia effettivamente promosso l’affare, salvo diverso accordo fra le parti.
Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 Cod. Civ., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.
In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all’importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all’agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l’insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del venduto, l’agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta.
La provvigione spetta all’agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per cause imputabili al preponente”.
L’art. 6 (Provvigioni) AEC 20.3.2002 CONFAPI dispone che:
“Ai sensi dell’art. 1748 cod. civ., l’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinta di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l’operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento.
I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall’importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento.
Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L’obbligo di stabilire la provvigione separata di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l’agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento.
Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.
Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell’affare si effettui su accordo fra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne.
In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all’importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all’agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l’insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l’agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta.
La provvigione spetta all’agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.
L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, semprechè rientranti nell’ambito del mandato affidatogli.
Qualora la promozione e l’esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all’agente, che abbia effettivamente promosso l’affare, salvo diversi accordi fra le parti per un’equa ripartizione della provvigione stessa.
In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l’obbligo, per l’agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l’opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso.
L’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell’attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all’atto della cessazione del rapporto, l’agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell’arco di quattro mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l’agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato.
Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell’agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell’attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell’affare”.
Art. 4 (Provvigioni) AEC 12.6.2002 Artigianato dispone che:
Ai sensi dell’art. 1748 cod. civ., l’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l’operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento.
I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall’importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento.
Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che l’esecuzione dell’affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne.
In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all’importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all’agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l’insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l’agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta.
Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.
La provvigione spetta all’agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.
L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, semprechè rientranti nell’ambito del mandato affidatogli.
Qualora la promozione e l’esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all’agente, che abbia effettivamente promosso l’affare, salvo diversi accordi fra le parti per un’equa ripartizione della provvigione stessa.
In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l’obbligo, per l’agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l’opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso.
L’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell’attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all’atto della cessazione del rapporto, l’agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell’arco di quattro mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l’agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato.
Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell’agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell’attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell’affare”.
5) V. art. 1746 c.c.
6) In questo contratto si è scelto di determinare l’indennità di cessazione ai sensi della disciplina collettiva. Occorre però considerare che una tale determinazione non mette al riparo la preponente da eventuali richieste avanzate dall’agente di rideterminazione dell’indennità ai sensi dell’ art. 1751 c.c.
7) Quando l’agente è una ditta individuale foro competente sarà sempre quello in cui l’agente ha il domicilio (art. 413 c.p.c. così come modificato dalla l. 11.2.1998, n.128)