CONTRATTO DI AGENZIA SENZA ESCLUSIVA A FAVORE DELL’AGENTE

MANDATO DI AGENTE DI COMMERCIO (* vedi note esplicative in calce)

Facendo seguito alle intercorse trattative, premesso:

– che Alfa spa ( di seguito denominata anche PREPONENTE), con sede a ………………………………….. via …………………………………………………., P.IVA ………………., Cod. Fisc.  …………………………., REA …….., CCIAA di …………………………., in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. …………………………. intende avvalersi di agente di commercio per la vendita e commercializzazione dei prodotti a marchio ……………..

– che l’agente di commercio nominato collaborerà con l’eventuale agente generale incaricato dalla PREPONENTE, al quale competono e/o competeranno, oltre allo svolgimento di attività promozionale nella zona dell’agente, anche compiti di coordinamento della forza vendita costituita da agenti della PREPONENTE;

– che, è intenzione della PREPONENTE affidare l’incarico di agente di commercio al Sig. …………………………. (o società…………………..) per la zona geografica costituita dal territorio ITALIA;

– che in deroga all’art. 1743 c.c. l’incarico viene affidato all’AGENTE non in via esclusiva potendo quindi la PREPONENTE avvalersi nella zona geografica di cui sopra anche di altri agenti e/o procacciatori;

– che nella zona geografica così individuata, l’agente di commercio si troverà ad operare anche congiuntamente all’agente generale;

– che il sig. …………………………., di seguito denominato anche AGENTE, si è dichiarato libero da precedenti vincoli di esclusiva e/o di concorrenza con altre aziende che risultino essere concorrenti con la PREPONENTE e comunque non svolge attività di agente e/o di agente generale per conto di aziende concorrenti della PREPONENTE;

–  che il sig. ………………………….  è  disponibile  ad assumere l’incarico di agente di commercio;

tutto ciò premesso la società Alfa spa

nomina

il Sig. …………………………. (o società), residente in …………………………., via …………………………., Cod. Fisc.  …………………………., P. Iva …………………………., che accetta, quale suo

 AGENTE DI COMMERCIO

per la zona e la tipologia di clientela sottoindicata alle condizioni che regoleranno, ad ogni effetto ed in via esclusiva i rapporti tra le parti.

Il presente incarico viene conferito intuitu personae in relazione alla dichiarata capacità professionale del …………………………., con espresso divieto di cederlo, in tutto o in parte, ovvero di conferirlo a terzi o in società, senza preventiva autorizzazione scritta della PREPONENTE

(1) PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto e debbono intendersi qui integralmente accettate dalle parti.

(2) OGGETTO DEL MANDATO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

L’incarico viene conferito all’ AGENTE affinché lo stesso, con serietà, diligenza, coscienza professionale e metodicità, con indipendenza ed autonomia, salvo osservare le direttive e norme emanate dalla PREPONENTE, promuova ed incrementi le vendite dei prodotti di cui al successivo punto 4, nei confronti dei clienti di cui al successivo punto 5, nella zona di cui al punto 6, e ciò anche mediante l’opera di sovrintendenza e coordinazione dell’attività dell’agente generale della PREPONENTE.

In particolare l’AGENTE dovrà:

  1. a) attivarsi nella ricerca e segnalazione della clientela e, quando espressamente richiesto, porsi a disposizione della PREPONENTE per accompagnare i funzionari e/ o l’agente generale dalla stessa incaricati nella visita ai clienti;
  2. b) tenere un contatto costante con la clientela, organizzando efficacemente la collocazione dei prodotti e linee di prodotto oggetto del presente contratto, di raggiungere un giro di affari adeguato alle possibilità della zona assegnata, sostenendo con la massima diligenza le vendite nell’ambito del budget assegnato;
  3. c) attenersi ai prezzi, alle condizioni di vendita e ai termini di pagamento impartiti dalla  PREPONENTE, astenendosi di conseguenza dal concedere sconti, dilazioni o deroghe di pagamento senza espressa autorizzazione scritta della preponente. Senza preventiva autorizzazione scritta della preponente, inoltre, l’AGENTE non potrà accettare resi di merce ne rilasciare quietanze ai clienti;
  4. d) accertare con i mezzi che riterrà più opportuni, prima di assumere commissioni, la solvibilità ed affidabilità finanziaria dei potenziali clienti, segnalando con tempestività alla PREPONENTE ogni modifica o variazione della stessa che possa compromettere il realizzo dei suoi crediti;
  5. e) corredare l’ordine di ogni cliente, che dovrà essere redatto con la massima cura e precisione e trasmesso con le modalità stabilite dalla PREPONENTE, di tutte le rilevanti notizie commerciali relative allo stesso avendo cura di farlo sottoscrivere dal cliente per approvazione delle clausole ivi contenute;
  6. f) informare la PREPONENTE e/o l’agente generale, anche per iscritto dietro espressa richiesta della stessa /stesso, dell’andamento del mercato nella zona assegnata;
  7. g) mantenere strettamente confidenziali tutte le notizie relative alla PREPONENTE, alla sua attività e alla sua clientela, di cui l’AGENTE verrà in qualsiasi modo a conoscenza in occasione dell’incarico affidatogli; a tale proposito l’AGENTE si impegna a mantenere segreta e riservata qualsiasi notizia riguardante la PREPONENTE, la sua organizzazione produttiva e commerciale, il suo funzionamento, le procedure ed i metodi aziendali seguiti, il know how, in generale e tutti i dati, anche personali, dei quali potrà venire a conoscerli in ragione della propria attività di AGENTE, informazioni, notizie e dati che l’AGENTE non potrà utilizzare se non nei limiti necessari per la corretta esecuzione del presente contratto di Agenzia. Tali informazioni, notizie e dati non potranno dall’AGENTE essere usati, né divulgati o comunicati a terzi, direttamente o indirettamente, neppure dopo la cessazione del presente contratto;
  8. h) non giovarsi, nello svolgimento dell’incarico, dell’opera di sub agenti, salvo previa autorizzazione scritta della PREPONENTE, che verrà rilasciata solo dopo richiesta scritta in tal senso dell’AGENTE, che sarà comunque il solo ad avere ogni rapporto con detti sub agenti ed a rispondere di ogni loro eventuale richiesta;
  9. i) svolgere le azioni opportune per ottenere la puntuale esecuzione dei contratti da parte dei clienti e il recupero dei crediti scaduti;
  10. l) partecipare ai meetinged alle riunioni di volta in volta organizzate dalla PREPONENTE con spese ad esclusivo suo carico.
  11. m) comunicare alla PREPONENTE entro ….. giorni dall’inizio del presente contratto il nome delle aziende per le quali l’AGENTE risulti avere l’incarico diretto o indiretto di trattare affari nella zona di competenza (territorio).
  12. n) rispondere alla corrispondenza, alle circolari, ai questionari della PREPONENTE  con tutta sollecitudine.
  13. o) prestare la propria collaborazione alle iniziative promozionali ed a tutte le eventuali altre iniziative promosse dalla PREPONENTE.

(3) ESCLUSIVA

E’ fatto divieto all’AGENTE di promuovere, rappresentare e vendere, direttamente, indirettamente e/o per interposta persona, in forma autonoma ovvero in forma subordinata, in via continuativa o saltuaria prodotti di aziende in concorrenza con la PREPONENTE.

E’ fatto divieto all’AGENTE di svolgere comunque qualsiasi delle attività comprese nel presente contratto per conto di altre aziende in concorrenza con la PREPONENTE

E’ fatto altresì divieto all’AGENTE di svolgere direttamente o indirettamente o per interposta persona attività commerciali in proprio, contrastanti con gli interessi della PREPONENTE

L’AGENTE opererà non in regime di esclusiva nella zona geografica di cui al punto 6) e con riferimento ai prodotti di cui al presente contratto e pertanto la PREPONENTE, in deroga all’art. 1743 c.c., potrà avvalersi, oltre all’AGENTE, di altri agenti e/o procacciatori.

Pur operando non in regime di esclusiva territoriale – geografica l’AGENTE acquisirà però unaesclusiva soggettiva di clientela limitatamente a quei soli clienti da lui acquisiti e che non siano stati già acquisti da altri agenti e/o procacciatori della PREPONENTE e/o della PREPONENTE medesima.

Sugli affari promossi da altri agenti e/o procacciatori della PREPONENTE e/o dalla PREPONENTE medesima con clienti non acquisiti dall’AGENTE quest’ultimo non vanterà alcun diritto a provvigione e/o compenso e/o retribuzione e/o indennità alcuna.

La PREPONENTE si avvale e/o potrà avvalersi, nell’ambito della zona riservata all’AGENTE,  di agente generale il quale svolge e/o svolgerà attività di promozione contrattuale e/o di coordinamento e di direzione delle attività svolte dall’AGENTE.

La PREPONENTE potrà curare direttamente affari nella zona dell’agente.

3.1.) PATTO DI NON CONCORRENZA

Successivamente allo scioglimento del contratto l’AGENTE non potrà svolgere attività promozionale (sia come agente generale che come agente o procacciatore di affari o comunque intermediario) per conto di aziende concorrenti con la PREPONENTE nell’ambito della medesima zona, clientela e genere di beni o servizi in riferimento ai quali è stato concluso il presente contratto di agenzia.

La vigenza di detto obbligo è stabilita in ……. anni (o mesi……) a decorrere dallo scioglimento del rapporto.

In conseguenza di tale obbligo dell’AGENTE, la PREPONENTE gli corrisponderà una indennità nella misura e secondo i criteri stabiliti dall’ AEC 20.3.2002.

Detta indennità verrà pagata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di vigenza del patto di non concorrenza e previa verifica della sua ottemperanza da parte dell’AGENTE.

In caso di inottemperanza al patto di non concorrenza, verificata anche successivamente alla corresponsione dell’indennità, l’AGENTE sarà tenuto allla restituzione dell’indennità percepita nonché ad una penale nella misura del 50% dell’indennità.

(4) PRODOTTI

L’AGENTE si impegna a promuovere ed a incrementare la vendita vendita dei prodotti contraddistinti dal marchio …………………….. e ricompresi nell’Allegato A) al presente contratto che ne costituisce parte integrante.

Qualora la PREPONENTE, a suo insindacabile giudizio, per le scelte di produzione o di politica commerciale, restringesse la gamma dei propri prodotti, all’AGENTE non spetterà alcun indennizzo. Il rapporto di agenzia continuerà per i restanti prodotti alle medesime condizioni qui previste.

Se la PREPONENTE producesse in futuro o ponesse comunque in commercio altri prodotti con il marchio …………… diversi da quelli attualmente in produzione o comunque commercializzati e commercializzasse uno o più marchi di impresa in aggiunta al marchio …………, sarà facoltà puramente discrezionale della stessa PREPONENTE estendere a tali nuovi prodotti e/o marchi il presente incarico, ovvero provvedere nel modo che riterrà opportuno, senza che, in difetto, l’AGENTE possa avanzare pretese di sorta.

Qualora la PREPONENTE sospenda dalla vendita o sostituisca  alcuni prodotti, nessuna indennità e/o risarcimento competerà all’AGENTE.

La PREPONENTE potrà non accettare ordini che per insufficienza di prodotti e/o per brevità dei termini di consegna e/o per qualsiasi altro motivo ritenesse di non eseguire; in tale caso nessuna  provvigione e/o indennità e/o risarcimento spetterà all’AGENTE.

(5) CLIENTELA  

(A) La clientela avente sede legale o residente nella zona geografica di cui al successivo punto 6) con cui l’AGENTE deve promuovere la conclusione degli affari e comunque svolgere le attività di cui al precedente punto 2) è costituita esclusivamente dalle seguenti categorie commerciali:

…………………………………

(B) Sono esclusi dalla competenza dell’AGENTE in quanto direzionali e di sola spettanza della PREPONENTE, i clienti di cui all’Allegato B). Su tali clienti l’AGENTE non percepirà alcuna provvigione e/o indennità. Sono altresì esclusi quei clienti costituiti da organizzazioni ed imprese che effettuano i propri acquisti per poi vendere all’estero come anche quei clienti già acquisti da altri agenti e/o procacciatori della PREPONENTE e/o dalla PREPONENTE medesima

(C) I clienti devono essere scelti tra quelli ben qualificati nel settore e devono altresì essere di importanza e numero tali da assicurare, nella zona assegnata all’AGENTE, una presenza di tutti i prodotti oggetto dell’incarico, che permetta una vendita proporzionata alle capacità di assorbimento del mercato per ciascun prodotto.

(D) I clienti devono possedere gli usuali  requisiti di idoneità commerciale e sicurezza finanziaria. I rapporti instaurati devono essere conformi alle direttive generali e specifiche impartite dalla PREPONENTE.

In ogni caso l’AGENTE, prima di iniziare rapporti di affari con clienti anche con gli agenti sottoposti, deve sempre assumere informazioni complete.

All’AGENTE è fatto obbligo di rinnovare periodicamente le informazioni sui clienti informando tempestivamente e per iscritto la PREPONENTE  su ogni fatto che possa risultare rilevante.

(6) ZONA

All’AGENTE viene assegnata non in esclusiva e limitatamente ai clienti di cui al precedente punto 5) ivi aventi sede legale e/o residenti, la zona geografica costituita dal territorio ITALIA.

In detta zona opera e/o opererà anche l’agente generale eventualmente nominato dalla  PREPONENTE come altri agenti e/o procacciatori della PREPONENTE.

Nella zona così individuata e con riferimento ai clienti di cui al punto 5) l’AGENTE   svolgerà le attività di cui al punto 2).

Per l’intera attività così svolta all’AGENTE sub punto 2) spetterà un compenso provvigionale, come determinato ai sensi del successivo punto 11).

(6.1.) VARIAZIONI DI ZONA

La PREPONENTE  si riserva la facoltà di variare la zona, clientela, ivi compresa la clientela acquisita dall’AGENTE, prodotti ed entità delle provvigioni.

Le variazioni di zona, clientela, ivi compresa la clientela acquisita dall’AGENTE, prodotti, entità delle provvigioni, esclusi i casi di lieve entità (intendendosi per lieve entità le riduzioni, che incidano fino al cinque per cento del valore delle provvigioni di competenza dell’ AGENTE nell’anno civile precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero), possono essere realizzate dalla PREPONENTE previa comunicazione scritta all’ AGENTE da darsi almeno due mesi prima.

Qualora queste variazioni siano di entità tale da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto (intendendosi per variazione sensibile le riduzioni superiori al venti per cento del valore delle provvigioni di competenza dell’ AGENTE nell’anno civile precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero), queste possono essere realizzate dalla PREPONENTE con un preavviso scritto che non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.

Qualora l’AGENTE comunichi, entro trenta giorni, di non accettare le variazioni che modifichino sensibilmente il contenuto economico del rapporto, e quindi quelle variazioni superiori al venti per cento delle provvigioni di competenza dell’AGENTE  nell’anno civile precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero, la comunicazione del PREPONENTE costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia generale, ad iniziativa della PREPONENTE.

L’insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di dodici mesi sarà da considerarsi come unica variazione, per l’applicazione del presente articolo ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della PREPONENTE.

(7) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

Nello svolgimento dell’incarico l’AGENTE agirà in modo autonomo, essendo reciproco intendimento e ferma volontà delle parti escludere comunque la formazione di un rapporto di lavoro subordinato.

La PREPONENTE, in ogni caso, al solo fine di assicurare nella zona costante uniformità operativa ed una migliore penetrazione commerciale, avrà il diritto di impartire all’AGENTE, tenuto peraltro conto della sua autonomia operativa, le necessarie istruzioni e/o gli opportuni consigli, come anche avrà il diritto di affiancare all’AGENTE  eventuale agente generale e/o eventuali Ispettori di vendita o altro personale diretto.

L’AGENTE non potrà avvalersi di collaboratori e dovrà pertanto svolgere l’indicato incarico personalmente.

Senza preventiva autorizzazione scritta della PREPONENTE, inoltre, l’AGENTE non potrà accettare resi di merce ne rilasciare quietanze ai clienti.

Nell’espletamento dell’incarico l’AGENTE deve attenersi rigorosamente a tutte le norme, ai regolamenti, alle procedure, alle istruzioni emanate dalla PREPONENTE ai sensi dell’ art. 1746 c.c.

Ai sensi dell’ art. 1746 c.c. l’AGENTE fornirà periodicamente alla PREPONENTE  informazioni sulle condizioni del mercato della propria zona, fornendo, altresì, tutte le informazioni utili e/o necessarie per valutare la convenienza dei singoli affari anche ricevute dai vari Agenti da lui coordinati.

L’AGENTE visiterà periodicamente la clientela, operando altresì per attuarne l’ampliamento.

7.1.) QUOTE DI VENDITA

All’inizio di ciascun anno solare saranno fissate, in accordo con l’AGENTE, le quote di assegnazione, in armonia con le possibilità di assorbimento della zona assegnatagli e le disponibilità produttive della PREPONENTE.

Il rispetto delle quote di vendita da parte dell’AGENTE si intende vincolante ad ogni effetto.

In ogni caso l’AGENTE dovrà  raggiungere almeno un fatturato minimo corrispondente al  ….. % della quota di vendita prestabilita dalla PREPONENTE.

Il mancato raggiungimento di tale obiettivo minimo darà facoltà alla PREPONENTE  di risolvere il contratto ai sensi dell’ art. 1456 c.c.

(8) TUTELA, UTILIZZO DEL MARCHIO AZIENDALE E SEGRETI

L’AGENTE può usare il marchio ………………………. al solo fine di identificare e pubblicizzare i prodotti, manifestando chiaramente nei confronti dei terzi la propria qualifica di AGENTE della PREPONENTE

In ogni caso la ditta, la denominazione sociale o i marchi della PREPONENTE  non potranno comparire nella ditta, denominazione sociale o marchi d’impresa dell’AGENTE.

L’AGENTE si impegna, anche dopo la cessazione del rapporto, a non depositare né far depositare i marchi, nomi o distintivi registrati o usati dalla PREPONENTE, nella zona o altrove.

L’AGENTE si impegna, poi, a non usare o depositare, direttamente o indirettamente, marchi o altri segni confondibili con quelli usati o registrati dalla PREPONENTE

L’AGENTE si impegna a mantenere segreti, per tutta la durata del contratto e successivamente, i dati tecnici, l’esperienza operativa, le strategie di mercato, ed ogni altra informazione data o ricevuta dalla PREPONENTE  in occasione dell’esecuzione del presente contratto.

(9) ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI – PREZZI DI VENDITA

L’AGENTE assumerà le commissioni utilizzando in via esclusiva i moduli predisposti e consegnati dalla PREPONENTE , con la clausola “salvo approvazione della casa”.

La PREPONENTE , anche in relazione al suo potenziale produttivo, all’organizzazione distributiva, alla politica commerciale, alle vendite già effettuate, si riserva di dare o meno l’approvazione senza che l’AGENTE, in difetto, possa avanzare reclami o accampare diritti.

L’AGENTE dovrà attenersi ai prezzi di listino vigenti ed alle condizioni generali e particolari emanate di volta in volta dalla PREPONENTE

In assenza di una preventiva autorizzazione da parte della PREPONENTE, l’AGENTE non avrà facoltà di concedere dilazioni, sconti o ribassi, non previsti nei listini prezzi e nelle condizioni generali e/o particolari di vendita.

(10) RISCOSSIONI

(A) L’AGENTE potrà riscuotere crediti per conto della PREPONENTE.

In tale caso l’AGENTE deve rimettere le somme riscosse improrogabilmente entro ……… (………) giorni dall’avvenuta riscossione.

L’AGENTE non potrà sospendere per alcuna ragione i versamenti alla PREPONENTE, rinunciando fin d’ora ad operare compensazioni tra le somme eventualmente incassate, per le quali è tenuto alla rimessa, ed eventuali somme verso le quali vanti pretese creditorie di qualsiasi natura.

(B) L’AGENTE curerà, nel reciproco interesse delle parti, il buon fine degli affari, impegnando ogni opportuna influenza per ottenere, da parte della clientela, la puntualità nei pagamenti.

(C) L’AGENTE si prodigherà per la bonaria soluzione delle eventuali controversie che insorgessero con i clienti e per la salvezza dei crediti della PREPONENTE. Tutto ciò senza alcun particolare compenso, oltre a quello previsto dal successivo punto 11, né a rimborso spese, come previsto dal successivo punto 11.2.

(11) PROVVIGIONI

(11.1) Provvigioni

  1. A) Per tutte le attività svolte, all’AGENTE verrà corrisposta una provvigione del …………. % oltre ad un supplemento di provvigione dello ………. % per l’attività di riscossione dei crediti per conto della PREPONENTE  eventualmente svolta e oltre  un supplemento di provvigioni dello 0,5% (zero,cinque)  per l’assunzione da parte dell’AGENTE della garanzia di cui al successivo punto 11.3).

Detta provvigione verrà corrisposta all’AGENTE esclusivamente sui soli affari  conclusi ed andati a buon fine relativi ai clienti da lui acquisiti come previsto al precedente punto 3) e con esclusione dei clienti di cui al punto  5) B.

La provvigione complessiva sarà pertanto del …… %.

Nessun altro compenso e/o retribuzione anche di natura non provvigionale spetterà all’AGENTE.

Nessuna provvigione e/o compenso e/o indennità alcuna competerà all’AGENTE sulle vendite effettuate  dalla PREPONENTE e/o da altri agenti e/o procacciatori con clienti non da lui acquisiti.

La provvigione sarà riconosciuta e liquidata sui soli affari andati a buon fine intendendosi per ciò il regolare adempimento da parte del cliente.

Per eventuali vendite speciali di prodotti, per i quali la PREPONENTE ritenga opportuno fissare condizioni che si differenziano da quelle normalmente applicate, la provvigione sarà fissata di volta in volta e comunicata all’AGENTE.

La PREPONENTE  consegnerà all’AGENTE un estratto conto delle provvigioni dovute e relative ai soli affari andati a buon fine nel periodo considerato, al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al mese nel corso del quale sono maturate.

La provvigione sarà determinata sul prezzo di vendita quale quello risultante dal listino e/o comunque accettato dalla PREPONENTE dei prodotti oggetto del presente contratto al netto di:

– sconti tranne quelli di cassa

– premi anche di fine anno

– abbuoni anche in merce

– spese di trasporto

– spese imballaggi

– aggravi fiscali

– imposte, tasse

– spese d’incasso bancarie e simili

– eventuali somme che per qualsiasi ragione siano state trattenute dai clienti in relazione a singoli ordini.

L’estratto conto indicherà gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni.

Ogni contestazione relativa all’estratto conto dovrà essere svolta dall’AGENTE  con lettera indirizzata alla PREPONENTE  entro 15 giorni dalla sua ricezione.

In mancanza di contestazioni svolte nell’indicato termine l’estratto conto dovrà intendersi approvato.

Entro i trenta giorni successivi alla consegna dell’estratto conto, ed in assenza di contestazioni, le provvigioni liquidate saranno effettivamente pagate all’AGENTE, previa emissione di regolare fattura da parte di quest’ultimo.

  1. B) Alcuna provvigione spetterà all’ AGENTE per le vendite effettuate direttamente dalla PREPONENTE  ai clienti direzionali di esclusiva competenza di quest’ultima di cui all’allegato B.
  2. C) La provvigione competerà all’AGENTE anche sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del presente contratto se  la proposta è pervenuta alla PREPONENTE  o all’AGENTE in data antecedente o gli affari sono conclusi entro 30 giorni dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta.

(11.2.) SPESE

Le spese che l’AGENTE incontrerà nello svolgimento del mandato saranno a suo esclusivo carico.

Parimenti andranno a carico dell’AGENTE le spese che questi sosterrà per collaboratori, tanto autonomi che subordinati, che riterrà di assumere per l’espletamento dell’incarico e che dipenderanno esclusivamente da quest’ultimo.

(11.3) GARANZIA DELL’AGENTE

In armonia con quanto previsto dall’art. 28 della l. 21.12.1999, n. 526, modificativa dell’ art. 1746 c.c., le parti convengono sin d’ora, essendosene già tenuto conto in sede di determinazione della misura provvigionale, che verrà concordata di volta in volta un’apposita garanzia, contenuta nel limite provvigionale del ……%, da parte dell’AGENTE in riferimento ad affari individualmente determinati che non siano andati a buon fine in seguito ad inadempimento e/o comunque insolvenza del cliente.

I presupposti di operatività della garanzia e sua applicazione interverranno allorquando si assista ad un’ inadempimento e/o insolvenza del terzo cliente. Le parti convenzionalmente concordano che tale ipotesi si verifichi allorquando il cliente debitore non provveda al pagamento entro 30 (trenta) giorni dal primo sollecito di pagamento inviato dalla PREPONENTE  mediante lettera raccomandata A/R e/o comunque in caso di suo fallimento o assoggettamento a procedura concorsuale.

E’ esclusiva facoltà della PREPONENTE, in presenza di mancato pagamento della merce venduta al cliente, attivare nei di lui confronti azioni legali atte al recupero coattivo delle somme dovute senza che, in difetto, l’AGENTE possa vantare alcun diritto nei confronti della PREPONENTE anche a titolo di provvigioni e/o indennità e/o risarcimento danni.

(12) DURATA DELL’INCARICO

L’incarico è a tempo indeterminato e potrà essere disdettato in qualunque momento da ciascuna delle parti mediante recesso da attuarsi con lettera raccomandata nel rispetto dei seguenti termini di preavviso.

Detto preavviso sarà di:

– Tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;

– Quattro mesi  nel quarto anno di durata del rapporto;

– Cinque mesi   nel quinto anno  di durata del rapporto;

– Sei mesi dal sesto anno in poi.

(12.1) CAMPIONARIO E MATERIALE DI PROPAGANDA

All’atto della cessazione del rapporto l’agente sarà tenuto a restituire alla PREPONENTE quanto da questa consegnatogli per l’esecuzione del mandato e di sua proprietà (campionari, materiale di propaganda, ecc.).

In caso di mancata restituzione o di danneggiamento, il valore dello stesso campionario, del materiale di propaganda e di quant’altro di proprietà della PREPONENTE potrà essere addebitato all’ AGENTE

(13) INDENNITA’ DI SCIOGLIMENTO

Ove ricorrano le condizioni di cui all’ art. 1751 c.c., così come sostituito dal d.leg.vo 303/1991 e 65/1999, all’AGENTE sarà dovuta un’indennità da cessazione del rapporto determinata secondo i criteri di cui all’ AEC 20.3.2002.

(14)  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il mancato adempimento, da parte dell’AGENTE,  dei seguenti obblighi, legittimerà la PREPONENTE  a recedere, mediante semplice comunicazione scritta, con effetto immediato, dal contratto di agenzia, senza obbligo di concedere il periodo di preavviso né tantomeno alcuna indennità sostitutiva né tantomeno indennità di cessazione:

  1. a) Mancata consegna alla PREPONENTE  delle somme riscosse su espressa autorizzazione di quest’ultima entro il termine di giorni ……..;
  2. b) Mancato adeguamento alle istruzioni della PREPONENTE ;
  3. c) Omissione nella comunicazione alla PREPONENTE  di informazioni riguardanti le condizioni di mercato nella zona assegnata all’AGENTE ed ogni altra informazione per valutare la convenienza dei singoli affari;
  4. d) Mancato rispetto dei limiti all’utilizzo dei marchi aziendali di cui al punto 8) del presente contratto;
  5. e) Mancato rispetto dell’obbligo di cui al punto 3) del presente contratto;
  6. f) Rifiuto a coadiuvare gli Ispettori od altri incaricati quali agenti generali della PREPONENTE  durante la loro permanenza in zona;
  7. g) Attuazione, da parte dell’AGENTE,  di compensazione degli eventuali crediti dallo stesso vantati nei confronti della PREPONENTE  con somme riscosse presso clienti per conto della medesima.
  8. h) Mancato raggiungimento delle eventuali quote di vendita (7.1)
  9. i) Concessione alla clientela di sconti o ribassi non autorizzati dalla PREPONENTE.

(15) FORMA DEL CONTRATTO

I rapporti fra la PREPONENTE  e l’AGENTE sono disciplinati esclusivamente da quanto ivi previsto.

Qualsiasi concessione o prassi che di discosti dalla disciplina sopra descritta non deve intendersi come modificatrice del rapporto contrattuale, che rimane disciplinato esclusivamente dal presente contratto.

Il presente contratto sostituisce ed abroga qualsiasi altra eventuale precedente convenzione scritta o verbale.

(16) MUTAMENTO DELLE PERSONE DEI SOCI E/O DEGLI AMMINISTRATORI

Nel caso in cui l’AGENTE rivesta la forma societaria, la validità durata ed efficacia del presente contratto è subordinata al mantenimento, all’interno della società AGENTE, dei soci ed amministratori esistenti alla data odierna.

Qualora nel corso del rapporto intervengano modifiche nelle persone dei soci e/o amministratori, il verificarsi di tali  fatti, da considerarsi imputabili alla società AGENTE, comporterà la facoltà per la PREPONENTE di recedere dal contratto senza diritto alcuno dell’AGENTE medesimo ad indennità di scioglimento e/o preavviso.

(17) CONVEZIONI DEROGATIVE O COMPLEMENTARI

Ogni convenzione derogativa o complementare al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e debitamente sottoscritta da entrambe le parti e pena di inefficacia.

(18) NORMATIVA APPLICABILE

Il presente contratto è interamente regolato dagli articoli 1742 – 1753 c.c., come modificati dal d.leg.vo 10 settembre 1991, n. 303 e dal d.leg.vo 65/1999 nonché, per quanto qui non previsto e/o convenuto, l’ AEC 20.3.2002 e successive modificazioni.

(19) FORO COMPETENTE

Nel caso in cui l’AGENTE rivesta la forma societaria, per qualsiasi controversia comunque riconducibile alla validità, interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione di questo contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Forlì nella cui circoscrizione ha sede la PREPONENTE (1).

(20) DECORRENZA

Il presente contratto decorre dal …………………….

Forlì,

L’AGENTE                                                                              LA      PREPONENTE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c. dopo averne preso visione dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:

(3) Esclusiva;

(3.1) Patto di non concorrenza

(4) Prodotti

(6) Zona

(6.1.) Variazioni di zona

(8) Tutela, utilizzo del marchio aziendale e segreti

(9) Accettazione degli ordini – Prezzi di vendita

(10) Riscossioni

(11) Provvigioni

(14) Clausola risolutiva espressa

(15) Forma del contratto

(16) Mutamento delle persone dei soci e/o degli aministratori

(17) Convenzioni derogative o complementari

(18) Normativa applicabile

(19) Foro competente

Luogo e data, ……………

L’AGENTE

Allegato A (da considerarsi parte integrante del contratto di agenzia)

Ai sensi del punto 4) i prodotti rientranti nell’oggetto del contratto di agenzia concluso in data …………….. tra la PREPONENTE ALFA SPA e l’AGENTE SIG.…………………sono i seguenti:

1)  —————————-

2) —————————

3) —————————-

—————————–

 

Luogo e data, ……………

LA PREPONENTE                                                                L’AGENTE

 

          Allegato B (da considerarsi parte integrante del contratto di agenzia)

Ai sensi del punto 5) del contratto di agenzia concluso in data …………….. tra la PREPONENTE ALFA SPA e l’AGENTE SIG. ………………… i clienti direzionali di esclusiva competenza della PREPONENTE sono i seguenti:

 

1)      ———————

2)      ———————

3)     ———————

4)     ———————-

 

Luogo e data, ……………

LA PREPONENTE                                                                L’AGENTE

 

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* NOTE ESPLICATIVE

1) Quando l’agente è una ditta individuale foro competente sarà sempre quello in cui l’agente ha il domicilio (art. 413 c.p.c. così come modificato dalla l. 11.2.1998, n.128)