Tribunale Roma, Sez. IV, 4.3.2024, n. 2615

In linea generale, l’influencer che promuove in modo stabile e continuativo i prodotti di un’azienda attraverso canali online deve essere considerato a tutti gli effetti un agente di commercio. Non è necessario che egli si rivolga individualmente ai propri followers per incentivarne l’acquisto: l’attività dell’agente, infatti, non richiede la ricerca diretta del singolo cliente, né la “zona determinata” in cui opera deve essere intesa esclusivamente in senso geografico. Ciò che rileva è che la sua prestazione sia finalizzata alla conclusione degli affari per i quali percepisce la remunerazione e che venga svolta con continuità e stabilità.Di conseguenza, anche agli influencer che svolgono tale attività trovano applicazione gli Accordi Economici Collettivi del 17 luglio 1957 e del 13 ottobre 1958, recepiti rispettivamente con il D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145e con ilD.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1842, i quali hanno così acquisito efficacia erga omnes.