Tribunale Roma, Sez.Lav., 1.12.2021, n. 10106 – Agente e procacciatore di affari – Distinzione
In una recente pronuncia del 2021 il Tribunale di Roma, sempre sul punto della distinzione intercorrente tra agente di commercio e procacciatore di affari, ha affermato:
“Occorre ribadire il principio, condiviso e consolidato, secondo il quale i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (così Cass. n. 19828 del 28/08/2013, Cass. n. 13629 del 24/06/2005). Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento di affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l’attività promozionale stabile di conclusione di contratti. La sentenza impugnata ha correttamente applicato tali principi, avendo valorizzato, tra gli altri, gli elementi risultati dall’istruttoria documentale, dai quali è emerso il carattere non episodico e non occasionale delle attività promozionali svolte per conto di … dai lavoratori di cui al verbale ispettivo, elementi che hanno consentito di ritenere la stabilità dell’obbligo promozionale che caratterizza il rapporto di agenzia” (Cass. civ., sez. lav., 01/02/2016, n. 1856). La S.C. ha dunque costantemente ribadito che il rapporto di agenzia è connotato da entrambi i requisiti, cioè della continuità e della stabilità, per cui non può reputarsi sufficiente il rilievo della sussistenza del primo per qualificare un rapporto come agenzia, poiché non può escludersi che il lavoratore si sia limitato ad una serie, anche frequente, di atti di ricezione di proposte contrattuali e di segnalazioni di ordini, senza che fosse obbligato all’attività di promozione della stipulazione di contratti ed in sostanza ad adoperarsi fattivamente per lo sviluppo o comunque per il mantenimento del livello di affari della ditta preponente e senza che quindi quest’ultima possa esercitare un’azione di indirizzo continuativo sulle modalità di svolgimento delle attività, ad esempio, prescrivendo il compimento di attività ritenute utili come determinati giri di visita di clienti, raccolta di informazioni generali sulle condizioni di mercato, o assegnando obbiettivi specifici di vendita che producono l’effetto di imporre o almeno indurre l’agente ad adoperarsi costantemente per il raggiungimento degli stessi”.