Cass. civ., Sez. II, Ord.,09/02/2024, n. 3713

L’indennità in caso di cessazione del rapporto (c.d. meritocratica) prevista dall’art. 1751 c.c., introdotto dall’art. 4 del d.lgs. 303/1991, spetta all’agente quando questi abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora, dopo la cessazione del rapporto, sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.

Il fatto costitutivo del diritto è, quindi, la cessazione del rapporto (che non deve dipendere ai fatti elencati al comma secondo dell’art. 1751 c.c.), unitamente alle descritte condizioni di legge, originariamente previste in via alternativa e, poi, cumulativamente per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 5 del d.lgs. 65/1999.

Non è, perciò, sufficiente che il recesso non sia imputabile all’agente dovendo sussistere in positivo tutte le altre condizioni di legge per il riconoscimento dell’indennità (Cass. 21602/2019; Cass. 20047/2016; Cass. 24776/2013).

La prova della spettanza del diritto compete all’agente (Cass. 4056/2008), salvi i temperamenti che discendono dal principio di vicinanza alle fonti di prova riguardo ai fatti la cui dimostrazione possa esser data solo dal preponente.

Il giudice deve – inoltre – stabilire se l’indennità sia equa (Cass. n. 15203/2010; Cass. n. 23996/2008) in base ad una verifica in concreto, valutando le sole ” circostanze del caso”, intendendosi per tali tutti gli elementi, ulteriori e diversi rispetto a quelli costitutivi, che siano idonei a pervenire ad una adeguata personalizzazione del “quantum” spettante all’agente (Cass. 21337/218; Cass. 15203/2010; Cass. 23996/2008). L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

L’art. 17 della direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento del diritto degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, non prevede, tuttavia, un calcolo da compiere in maniera analitica, ma consente l’utilizzo di metodi di calcolo diversi e, segnatamente, di metodi sintetici, che valorizzino ampiamente il criterio dell’equità e, quale punto di partenza, il limite massimo di un’annualità media di provvigioni previsto dalla direttiva medesima (cfr. Cass. 23966/2008; Cass. 15203/2010; Cass. 15375/2017).