Cass. civ., Sez. lavoro, 26/09/2023, n. 27384

14. E’ opportuno precisare che, ai sensi dell’art. 201 L. Fall., dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione, si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II (51-63) e sezione IV (72 – 83 bis) e le disposizioni dell’art. 66 e, cioè, le norme in tema di fallimento.

15. Orbene, sulla problematica in oggetto, si è di recente pronunciata la Sezione Lavoro di questa Corte (Cass. n. 10046 del 2023) ove si è affermato che “nel caso di fallimento del preponente, al contratto di agenzia pendente si applica, in assenza di una disciplina specifica, la regola generale di sospensione stabilita dall’art. 72, comma 1, e non l’art. 78, vigente “ratione temporis”, l. fall. – il quale, peraltro, prevede lo scioglimento del contratto per il fallimento del mandatario, non anche del mandante -, non essendo possibile assimilare tipologicamente il rapporto di agenzia a quello di mandato alla luce dei caratteri distintivi del primo, dati dalla continuità e stabilità dell’attività dell’agente”.

16. Il Collegio intende dare continuità al suddetto principio di talchè, nel caso di specie, si deve ritenere che la sospensione del rapporto di agenzia (per la messa in liquidazione coatta amministrativa della società) escluda lo scioglimento ipso iure dello stesso per cui non può condividersi quanto statuito dal Tribunale circa il collegamento della cessazione del rapporto al provvedimento di ammissione alla procedura ed il conseguente diniego del riconoscimento del diritto alle rivendicate indennità.