Cass. sez. lav., 22.4.2002, n. 5827 – Art. 1751 c.c. – Agente di assicurazione

Con il secondo mezzo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1751, cod. civ., parte ricorrente nega che la contrattazione collettiva propria degli agenti di assicurazione, in forza delle cui previsioni sarebbero stati adottati i criteri di quantificazione dell’indennità, possa essere estesa ai sub – agenti e, di conseguenza, afferma che l’indennità di cessazione del rapporto andava stabilità con criteri di equità. Anche questa censura è destituita di fondamento, seppure sia condivisibile e corretto il principio secondo cui al sub – agente non può essere estesa la contrattazione collettiva di diritto comune propria degli agenti (v., ex multis, Cass., n. 5577-99, cit., secondo cui i sub – agenti non possono avvalersi di quanto previsto dal contratto collettivo concernente gli agenti). Invero, a fronte della decisione pretorile che, in base all’esposizione di questo motivo di ricorso, avrebbe provveduto “alla quantificazione dell’indennità secondo i criteri stabiliti dall’accordo collettivo degli agenti di commercio”, come visto non estensibile ai sub – agenti, dovendosi per contro, in tesi, far riferimento al criterio d’equità richiamato dallo stesso art. 1751, il Tribunale ha osservato: “L’appellante, in via subordinata, chiede che l’indennità di scioglimento del contratto venga liquidata con criterio equitativa, ma non spiega in alcun modo perché la liquidazione dovrebbe essere effettuata con tale criterio residuale e non in base all’apposito conteggio posto a base della determinazione operata dal Pretore”.