Cass. sez. lav., 22.1.2016, n. 1167 – Agente di commercio e IRAP – Presupposto

In relazione alle controversie per il rimborso dell’Irap, la Corte di Cassazione, sentenza 22 gennaio 2016, n. 1167, ribadisce che l’attività di agente di commercio non è soggetta all’imposta se si svolge in assenza di autonoma organizzazione.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un agente di commercio, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, che ha affermato la legittimità del silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate alle istanze di rimborso avanzate dal contribuente, in merito all’Irap versata.
In tema di Irap anche l’esercizio dell’attività di agente di commercio è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia , quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamene non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.