Cass. se. lav., 30.8.2000, n. 11402 – Art. 1751 c.c. – Indennità di cessazione
Nell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia l’art. 1751 comma 6, c.c., come sostituito dall’art. 4 d.lg. 10 settembre 1991 n. 303 vieta alle parti di derogare a detrimento dell’agente ai criteri di determinazione ivi stabiliti senza tuttavia escludere la possibilità di una modificazione pattizia che non sia pregiudizievole per quest’ultimo. Pertanto se tale pattuizione è concessa a modifica di un contratto già concluso, a fortiori deve ritenersi consentita una deroga, non in peius rispetto alla disciplina legale, in sede di conclusione del contratto. Non trattandosi quindi di una inderogabilità assoluta ed essendo la deroga non pregiudizievole all’agente consentita alle parti, non vi sono ragioni per ritenere che analoga deroga non possa essere consentita alla contrattazione collettiva considerato l’ampio spazio che alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali di categoria riserva l’ordinamento italiano.