Cass. Sez. Lav. 10.1.1984, n. 182 – Autonomia dell’agente
Il tratto caratteristico del contratto di agenzia è costituito dall’autonomia assoluta nell’esercizio professionale rispetto all’attività del preponente e dall’assunzione del rischio economico inerente alla propria attività da parte dell’agente che non viene meno per l’obbligo di riferire quotidianamente al preponente, che deriva dall’art. 1746 cod. civ. L’attività dell’agente si svolge, infatti, attraverso un’attività organizzata ed indipendente posta in essere dallo stesso agente e che è ravvisabile nel semplice coordinamento amministrativo della sua attività con quella dell’imprenditore e nell’impiego di mezzi, anche elementari, che consentano (o siano necessari per) l’espletamento dell’incarico. Oggetto della prestazione è, quindi, un risultato economico che rientra nella sfera economico-giuridica dell’agente, in ciò distinguendosi dal contratto di lavoro subordinato che ha per oggetto le energie lavorative che il collaboratore pone a disposizione dell’imprenditore per cui il risultato ed il rischio dell’attività rientrano esclusivamente nella sfera dell’imprenditore stesso ed il collaboratore versa in una situazione di dipendenza economica.