Cass. sez. lav., 28.1.1997, n. 5801 – Agente raccomandatario – Attività
L’ agente raccomandatario rappresenta l’armatore, ai sensi degli artt. 287 cod. nav. e segg. e degli artt. 2, 3 e 4 della legge 4 aprile 1977 n. 135, soltanto per le attività, commerciali e giuridiche, inerenti alla gestione della nave, approdata o in partenza; quindi se l’accomandatario, in assenza di mandato speciale “ad hoc” da parte dell’ armatore, si impegna a risarcire il danneggiato da un fatto illecito commesso dai componenti dell’equipaggio della nave a terra, il relativo obbligo, nel caso di accettazione di questi ( art. 1272 cod. civ.), resta a suo carico.