Cass. sez. lav., 27.8.2003, n. 12555 – Contratto di agenzia – Finalità

Il contratto di agenzia, nella sua tipicità, è destinato ad attuare una stabile collaborazione professionale autonoma, in virtù della quale l’agente si impegna, verso un corrispettivo, ad agevolare la conclusione di affari fra preponente e terzi; questa si concretizza in un risultato posto in essere dall’agente a proprio rischio e con l’obbligo di osservare sia le norme di correttezza e buona fede, sia le istruzioni ricevute dal preponente; in ogni caso, però, dette istruzioni non possono incidere sulla natura autonoma dell’attività dell’agente, fino a trasformarlo in un semplice passacarte.