Cass. sez. lav., 27.10.1997, n. 10566 – Recesso senza preavviso – Indennità – Quantificazione

La quantificazione dell’indennità sostitutiva del preavviso sulla base delle provvigioni maturate va determinata sulla base già dell’anno anteriore a quello del recesso o della comunicazione del mandante volta a porre un termine al periodo di preavviso lavorato, ma all’anno anteriore a quello della data di effettiva cessazione delle prestazioni (nella specie, nell’anno 1988, il periodo lavorato del preavviso essendo perdurato fino al 2 gennaio 1989).