Cass. sez. lav., 26.6.2002, n. 9317 – Recesso – Preavviso – Recesso ad nutum
Il recesso dal contratto di agenzia deve essere preceduto dal preavviso. Qualora però il preponente receda ad nutum l’esercizio di tale facoltà non costituisce inadempimento contrattuale e deve escludersi che il danno derivato all’agente sia risarcibile.