Cass. sez. lav., 18.12.1985, n. 6475 – Affari – Rifiuto sistematico del preponente

Nel caso di rifiuto sistematico (e ingiustificato) del preponente di accettare gli affari proposti dall’agente questi non ha diritto alla provvigione (che spetta solo nel caso di affari che abbiano avuto regolare esecuzione, ex art. 1748 c.c., oppure che, conclusi, non siano stati eseguiti per causa imputabile al preponente, secondo quanto disposto dall’art. 1749 c.c.). Tuttavia in caso di rifiuto sistematico e pregiudiziale del preponente di dar corso alle proposte dell’agente, questi avrà il diritto al risarcimento dei danni, e ricorrendone i presupposti, alla risoluzione del contratto di agenzia.