Cass.sez.lav., 18.8.2004, n. 16156 – Violazione obbligo di non concorrenza
E’ ben vero che i vantaggi, in termini di avviamento e clientela – ancorché derivino dall’attività promozionale svolta dall’agente – restano, tuttavia, acquisiti al committente – anche dopo l’estinzione del rapporto di agenzia – come bene appartenente alla sua azienda, tutelabile contro eventuali atti di concorrenza sleale, pure se provenienti dall’agente stesso dopo l’estinzione del rapporto, con la conseguenza che lo sviamento di clientela posto in essere dall’ex – agente (come dall’ex – dipendente) di un’azienda, facendo uso delle conoscenze riservate acquisite nel precedente rapporto o, comunque, con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, costituisce – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 2020/82, 1548/78, 3011/91, 5375/2001 e, con riferimento alla ipotesi analoga dello storno di dipendenti, n. 6926/83, 6613, 11017/92, 9665/93) – concorrenza sleale (ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c.) oppure – ove manchi qualsiasi collegamento tra l’autore del comportamento lesivo del principio di correttezza professionale ed un imprenditore concorrente di quello danneggiato – illecito extracontrattuale (ai sensi dell’articolo 2043 c.c.), con tutte le differenti conseguenze, (anche) in tema di prova dell’elemento soggettivo dell’illecito (vedi Cass. n. 5375/2001, cit.). Lo stesso sviamento di clientela, poi, è fonte di responsabilità contrattuale – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 15661/2001, 3738/2000, 845/99, 7272/96, 4337, 2501/92,) – ove sia posto in essere dall’agente durante il rapporto – oppure, comunque, in violazione del patto di non concorrenza inserito nel contratto – di agenzia.