Cass. sez. lav., 16.11.2004, n. 21678 – Cessione di azienda – Conseguenze sul contratto di agenzia
È stato più volte ribadito da questa Corte che nel rapporto di agenzia è configurabile un trasferimento dell’azienda preponente – i cui effetti sono disciplinati dalla normativa generale dell’art. 2558 c.c. e non dall’art. 2112 c.c. relativo al lavoro subordinato – ove ricorra il requisito obiettivo della continuità dell’azienda come entità economica organizzata dall’imprenditore ed il requisito soggettivo della modificazione nella titolarità dell’azienda, quale che sia il mezzo tecnico-giuridico attraverso cui tale sostituzione si realizza(cfr. Cass. 22 ottobre 1998 n. 10512 e, negli stessi termini, Cass. 16 maggio 2000 n. 6351). E sempre dai giudici di legittimità è stato affermato che, per l’indubbia analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel contratto di agenzia e quello dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, il concetto di giusta causa di cui all’art. 2119 c.c. ben può essere utilizzato, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della configurazione giuridica dei due contratti, per stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia avvenuto o non per un fatto imputabile all’agente, tale da precludere la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto (Cass. 5 novembre 1997 n. 10582).