Cass. sez. lav., 16.3.2000, n. 3084 – Recesso per giusta causa

Considerata l’analogia esistente tra la disciplina del recesso nel contratto di agenzia e quella dello scioglimento del contratto di lavoro subordinato, fondati entrambi su un rapporto fiduciario, ne discende che il concetto di giusta causa ex art. 2119 c.c. ben può essere utilizzato, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della configurazione giuridica dei due contratti, per stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia a tempo indeterminato sia avvenuto o meno per un fatto imputabile all’agente, tale da precludere la possibilità di prosecuzione, sia pure temporanea, del rapporto. Tuttavia, ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve far riferimento fin dal momento della comunicazione del recesso a fatti specifici, essendo, al contrario, sufficiente che di essi l’agente sia a conoscenza anche aliunde o che essi siano – in caso di controversia – dedotti e correlativamente accertati dal giudice.