Cass.sez. lav., 12.5.2004, n. 9060 – Agenzia e lavoro subordinato – Distinzione

(Omissis) Questa Corte ha più volte affermato e ribadito che l’elemento distintivo tra il contratto di agenzia e quello di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un’attività economica esercitata con organizzazione di mezzi propria dell’agente, il quale sopporta il rischio del risultato del lavoro ed è legato da un semplice rapporto di collaborazione con il preponente a cui deve fornire le informazioni utili al fine di valutare la convenienza degli affari; oggetto del secondo è, invece, la prestazione, in regime di subordinazione, di energie di lavoro il cui risultato e rischio rientrano esclusivamente nella sfera giuridica dell’imprenditore (Cass. 5 giugno 1963, n. 1945; Cass. 14 luglio 1972, n. 2405; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477). Questa stessa Corte ha anche precisato che per la qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato occorre accertare se ricorra oppure no il requisito tipico della subordinazione inteso come prestazione dell’attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore e perciò con inserimento nella organizzazione di questi; che, invece, gli altri caratteri di tale attività, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell’impresa, le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante ai fini di tale qualificazione, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato sia con quello di lavoro autonomo nei cosiddetti rapporti di parasubordinazione (Cass. 30 luglio 1964, n. 4566; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477). (Omissis)