Cass.sez. lav., 22.8.2001, n. 11197 – Affari indiretti e provvigione
L’agente ha diritto a percepire le provvigioni per gli affari indiretti conclusi dal preponente quando il contratto di agenzia sia soggetto al regime di esclusiva previsto dall’art. 1173 c.c.: regime che costituisce elemento e caratteristica naturale del contratto di agenzia ma che non ne è elemento essenziale, e che è pertanto validamente derogabile per volontà delle parti. Pertanto qualora sia stata pattuita la deroga all’esclusiva, l’agente non può far valere il diritto alle provvigioni per gli affari conclusi direttamente dal preponente perchè detto diritto è azionabile in quanto la zona in cui il preponente ha concluso direttamente gli affari sia riservata in esclusiva all’agente. Allo stesso modo non può riconoscersi il diritto dell’agente alle provvigioni indirette, allorquando le parti abbiano espressamente convenuto di escludere il diritto stesso avvalendosi della pattuizione in deroga prevista (indipendentemente, ed ulteriormente, rispetto alla derogabilità del diritto di esclusiva ex art. 1743) in maniera esplicita dal citato art. 1748 secondo comma (“salvo che sia diversamente pattuito”).