Cass. sez. lav., 17.4.2012, n. 6008 – Recesso per giusta causa – Onere prova

In tema di agenzia, al preponente è consentito risolvere in tronco il contratto in presenza di una inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. Ove il preponente, a motivo della giusta causa di recesso, adduca, in fattispecie nella quale non sia previsto un volume minimo di affari convenzionalmente stabilito, il calo delle vendite nella zona nella quale l’agente aveva assunto l’obbligo di assumere stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti, e sorga contestazione, in assenza di altri comportamenti censurabili (quali lo sviamento di clientela o la mancata regolare, continua e stabile visita a contatto con la clientela), sulla significatività di detto calo in rapporto al dato nazionale, anch’esso negativo, riguardante lo specifico settore di attività, è onere del preponente dimostrare l’anomalia di quella contestata diminuzione di affari, e quindi fornire al giudice i dati per comparare il risultato ottenuto dall’agente in questione rispetto al volume di vendite conseguito dagli altri agenti dello stesso preponente in altre zone del paese. Ciò in quanto la ripartizione dell’onere della prova deve tener conto, oltre che della distinzione fra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio – riconducibile all’art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio del diritto in giudizio – della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass., Sez. lav., 25 luglio 2008, n. 20484; Cass., Sez. lav., 1 luglio 2009, n. 15406).